Corte di Cassazione (24174/2022) – Decorrenza del termine di decadenza per la proposizione da parte di un creditore ex L. 89/2001 della domanda di equa riparazione in ragione dell'eccessiva durata di una procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
04/08/2022

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 04 agosto 2022, n. 24174 – Pres. Felice Manna, Rel. Antonello Cosentino.

Fallimento – Creditore – Domanda di equa riparazione - Proposizione in ragione dell'eccessiva durata della procedura – Termine di decadenza – Momento a partire dal quale di deve far decorrere - Fondamento.

In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine di decadenza di cui all'art. 4 L. n. 89/2001, per la proposizione della domanda di equa riparazione, decorre, anche per il creditore rimasto soddisfatto per effetto di un riparto parziale, dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile, avendo il dies a quodel predetto termine natura processuale, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, segna la durata della procedura fallimentare indennizzabile. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-4-agosto-2022-n-24174-pres-manna-est-cosentino

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28191.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: