Tribunale di Modena – Composizione negoziata: presupposti necessari perché il Tribunale possa verosimilmente addivenire alla conferma delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
03/12/2022

Tribunale di Modena, Sez. III civ. Crisi e Insolvenza, 03 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice monocratico Carlo Bianconi. 

Composizione negoziata – Richiesta di conferma delle misure protettive – Condizioni per l’accoglimento – Presupposti estrinseci ed intrinseci.

Composizione negoziata crisi d'impresa – Risanamento dell'impresa - Finalità della procedura – Trattative con i creditori – Percorso necessario – Assenza di trattative – Non confermabilità delle misure protettive.

In sede di composizione negoziata della crisi, con riferimento alla domanda dell'imprenditore di conferma ex art. 19, primo comma, CCII delle misure protettive, si deve ritenere che il Tribunale possa confermarle laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo “manifestamente implausibile”, in ragione della “palese inettitudine” del progetto di piano di risanamento imbastito dall'impresa. Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati: dalla espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto; dall'attestato di fiducia dell’Esperto e dalla mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere. Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento: la chiarezza della strategia di risanamento; la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l’eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori; il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori. Il tutto, come è ovvio, nel contesto di una cognizione strutturalmente sommaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che il risanamento deve essere l'obiettivo perseguito dall'imprenditore che accede alla composizione negoziata e che il raggiungimento di tale obiettivo deve passare attraverso la seria trattativa con i creditori, le misure protettive possono essere confermate ad esclusivo presidio della stessa, ragion per cui si deve ritenere che non sia possibile confermare le misure protettive se non vi siano trattative in corso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-3-dicembre-2022-est-bianconi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28476.pdf

[con riferimento a due diversi precedenti rispetto ai quali il Tribunale di Modena si è posto in una posizione mediana, cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato,  22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239 e Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6174].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza