Tribunale di Modena – Esdebitazione del debitore incapiente: presupposti perché possa essere considerato meritevole di accedere a quel beneficio. Verifica da svolgersi con riferimento al momento del sorgere dell'indebitamento.

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Data di riferimento: 
05/02/2023

Tribunale di Modena, Sez. III civ. - Sottosez. Crisi Insolvenza Procedure Concorsuali, 05 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giudice delegato Carlo Biaconi.

Esdebitazione del debitore incapiente - Meritevolezza – Presupposto necessario – Riscontro da eseguirsi da parte del giudice –Verifica da effettuare con riferimento al momento dell'insorgere dell'indebitamento – Disponibilità in epoca successiva per un periodo di tempo limitato di somme che avrebbero consentito di ridurre l'esposizione debitoria – Irrilevanza – Fondamento.

Stante che l'art. 283, primo comma, CCII  fissa la “meritevolezza” quale presupposto indispensabile per poter accedere all'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, si deve ritenere che risulti necessario, al fine di svolgere un’approfondita valutazione circa la ricorrenza di quel requisito, procedere con un esame delle obbligazioni assunte e rimaste inadempiute a partire dal loro momento genetico, per verificare, in particolare ai sensi del settimo comma di detto articolo, se  le stesse siano state assunte con la consapevolezza dell’impossibilità di adempierle ovvero in modo fraudolento, ovvero fossero palesemente sproporzionate alla possibile futura capacità di adempimento.A tal fine si deve convenire che non integri gli estremi della frode, dolo o colpa grave il fatto che il debitore si sia trovato per un limitato periodo di tempo, vale a dire per soli due anni, nel periodo intercorrente tra il sorgere dei debiti e l’accesso alla procedura, nella condizione di poter  ridimensionare la sua situazione debitoria come sorta anni prima, laddove a partire dal momento iniziale gli stessi creditori non abbiano mai assunto concrete iniziative recuperatorie nei suoi confronti, ciò in quanto risulterebbe eccessivo pretendere che in quella particolare circostanza  il debitore si attivasse quando gli stessi creditori non l'avevano antecedentemente fatto, e soprattutto in quanto la legge  riconnette espressamente tali status soggettivi con riferimento al momento della formazione dell'indebitamento e non ad epoche successive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28885.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-5-febbraio-2023-est-bianconi

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Brescia, 09 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6531].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza