Tribunale di Milano – Proponibilità di domande di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale unitari da parte di un gruppo di imprese.

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Data di riferimento: 
22/03/2023

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 22 marzo 2023 – Pres. Rel. Luisa Vasile – Giud. Carmelo Barbieri e Vincenza Agnese.

Liquidazione giudiziale unitaria – Apertura nei confronti di un gruppo di imprese – Istanza di  prosecuzione dell'attività anche limitata – Accoglibilità da parte del tribunale – Possibile successiva autorizzazione anche da parte del giudice delegato – Presupposti necessari.

In sede di apertura di una liquidazione giudiziale unitaria, ai sensi dell'art. 287 C.C.I., nei confronti di un gruppo di imprese, unite tra loro da vincoli partecipativi e contrattuali che ne fanno un solo soggetto economico, come dirette ex art. 2, primo comma, lettera h), C.C.I. da una impresa capogruppo, può trovare accoglimento da parte del tribunale, quando dall’interruzione potrebbe derivare un danno grave, l'istanza da quelle proposta di prosecuzione dell'attività d'impresa, anche limitatamente a specifici rami d'azienda, da parte di alcune componenti del gruppo ai sensi dell'art. 211 C.C.I. quando ricorra la condizione di cui al comma 2, vale a dire  la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; successivamente, una richiesta di quel tipo può, ai sensi del comma 3, essere proposta dal curatore previo parere favorevole del comitato dei creditori ed, in tal caso, sarà il giudice delegato ad autorizzare la prosecuzione dell'attività, fissandone la durata [nello specifico, a fronte di una richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura e da una creditrice nei confronti della società capogruppo, la stessa e le consociate avevano presentato istanza di concordato preventivo prenotativo di gruppo ai sensi degli artt. 40, 44, 284 e ss. C.C.I., che avevano subito dopo ritirato non essendo in grado di predisporre un piano unitario (o più piani tra loro collegati) e la documentazione di legge nel termine di 60 giorni loro concesso dal tribunale e, neppure, di coprire l'eventuale incremento del passivo nel caso fosse stata loro riconosciuta una qualche proroga, preannunciando un separato atto di adesione, quali soggetti insolventi, alla domanda di liquidazione giudiziale come dalla capogruppo poi effettivamente proposto, con contestuale presentazione di un ricorso in proprio da parte delle altre società del gruppo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28943.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza