Tribunale di Milano – Domanda di concordato prenotativo e istanza di riconoscimento di misure protettive atipiche: presupposti perché possano venir riconosciute e limite del relativo perimetro applicativo.

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Data di riferimento: 
30/03/2023

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 30 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Luisa Vasile, Rel. Francesco Pipicelli, Giud. Guendalina Pascale.

Procedimento unitario – Domanda di concordato preventivo prenotativo – Istanza di applicazione di misure protettive atipiche – Differenza in termini di regime ed effetti rispetto alle misure classiche – Presupposto necessario perché possano essere riconosciute.

Domanda di concordato preventivo prenotativo – Istanza di misure protettive atipiche – Inibitoria all'esercizio di poteri di autotutela da parte di creditori – Inammissibilità di una richiesta in tal senso - Contenuto possibile con riferimento solo a ipotesi specifiche previste dal legislatore.

Le misure protettive c.d. “atipiche”, regolate dal terzo periodo dell’art. 54, comma 2, C.C.I., non godono del regime di automaticità previsto per le misure c.d. “classiche” di cui al primo e secondo periodo del medesimo comma (trattasi più esattamente di un regime di semi-automaticità essendo escluso che tale automatismo duri sine die e senza nessun controllo ed essendo necessario, ai sensi dell'art. 55, comma 3, C.C.I., che le suddette misure per poter conservare efficacia vengano confermate dal giudice nel termine perentorio di trenta giorni), e, diversamente da quanto avviene per queste ultime, non producono effetti sin dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, essendo a tal fine necessario che il Giudice, come accade per i provvedimenti cautelari ex art. 54, comma 1, C.C.I., instaurato il contraddittorio con le parti interessate, accolga la relativa domanda, eventualmente ed eccezionalmente in via anticipatoria inaudita altera parte. Dette misure, definite come “ulteriori”, non possono in ogni caso essere riconosciute qualora non risultino in precedenza confermate quelle classiche, potendo essere richieste solo in via accessoria rispetto a quelle. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di presentazione di una domanda di concordato prenotativo, nel perimetro applicativo dell'art. 54, secondo comma, terzo periodo, C.C.I. non rientra la facoltà di richiedere, quali misure protettive “atipiche”, misure specifiche volte a inibire l'esercizio dei poteri di autotutela contrattuale dei creditori, in relazione alle quali ben più specifiche norme si rinvengono nel corpus normativo del CCII. Il legislatore infatti ha stabilito, in deroga alla normativa di rango parimenti ordinario prevista dal codice civile, l'inibitoria dei poteri di autotutela negoziale dei creditori a salvaguardia della continuità aziendale dell'impresa debitrice in casi espressamente determinati, ovvero in sede di composizione .negoziata ex art. 18, comma 5, C.C.I., in caso di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art, 64, commi 3 e 4, C.C.I., in caso di domanda “piena”di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 94 bis C.C.I.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-30-marzo-2023-pres-vasile-est-pipicelli

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29244.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza