Corte d'Appello di Salerno – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: la domanda di omologa, anche forzosa, dello stesso non può essere proposta prima del decorso dei novanta giorni riconosciuto agli Enti interessati per esprimersi.

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Data di riferimento: 
11/05/2023

Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 11 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Ornella Crespi, Cons. Rel. Maria Elena Del Forno, Cons. Aldo Gubitosi.

 Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale – Domanda di omologazione forzosa – Termine di novanta giorni dal deposito della proposta –  Periodo riconosciuto agli Enti interessati per esprimersi -  Istanza presentata antecedentemente – Inammissibilità.

Prima dello scadere del termine ex art. 63, secondo comma, C.C.I. di novanta giorni riconosciuto agli Enti competenti per aderire, l’imprenditore proponente la transazione fiscale e/o previdenziale non può adire il Tribunale per l’omologa degli accordi di ristrutturazione perché la valutazione della convenienza della proposta da parte del giudice, in particolare in caso di richiesta di cram-down, è in modo inequivocabile subordinata all’accertamento o dell’espresso rifiuto o della mancata tempestiva adesione dell’ufficio erariale alla proposta di ristrutturazione formulata dall’imprenditore in crisi [nello specifico la Corte ha respinto il ricorso e confermato che in ragione del mancato rispetto di quel termine l'accordo non poteva essere omologato, vieppiù anche in  ragione della percentuale del tutto irrisoria (pari allo 0,03%) della complessiva debitoria, affatto corrispondente a quella prevista dal citato art. 57 C.C.I., offerta al solo creditore non pubblico]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29299.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Catania, 19 gennaio 2023  https://www.unijuris.it/node/6719].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza