Corte di Cassazione (14086/2023) – Revocatoria fallimentare avente ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale: effetti che ne derivano.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/05/2023

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 maggio 2023, n. 14086 – Pres. Franco De Stefanondo

Revocatoria fallimentare – Trascrizione della domanda giudiziale – Azione interessante un bene gravato da ipoteca anteriormente iscritta – Esecuzione forzata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito – Opponibilità al fallimento – Conseguenza - Non travolgimento dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario - Fondamento.

Nel caso in cui l’azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l’esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di “cristallizzazione giuridica” che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell’iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti, conseguentemente consentendo di non travolgere l’acquisto da parte dell’aggiudicatario. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-3-22-maggio-2023-n-14086-pres-de-stefano-est-condello

[con riferimento alla prima massima,in tema di effetti costitutivi dell'azione revocatoria che, modificando ex post una situazione preesistente, comporta la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto (ciò pur non travolgendo l'atto impugnato in quanto determina l'inefficacia dell'atto nei soli confronti del creditore vittorioso), cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 23 novembre 2018, n. 30416 https://www.unijuris.it/node/4639 e Corte di Cassazione, Sez. Unite, 24 giugno 2020, n. 12476 https://www.unijuris.it/node/5233; con riferimento al fatto che il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, onde non comporta un effetto restitutorio o recuperatorio del bene che ne è oggetto: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 23 novembre 2022, n. 34391 https://www.unijuris.it/node/6602].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: