Corte di Cassazione (17092/2023) – Presupposto perché un concordato possa essere considerato “in continuità” è che l'azienda interessata all'ammissione risulti in esercizio al momento della presentazione della proposta.

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Data di riferimento: 
15/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2023, n. 17092 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo – Presupposto perché possa considerarsi “in continuità” - Azienda in esercizio al momento della presentazione della proposta – Eventuale modificazione di una parte dell’attività produttiva – Diminuzione del numero dei dipendenti – Irrilevanza.

Il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, tanto al momento dell’ammissione al concordato, quanto all’atto del successivo trasferimento cui l’azienda in esercizio dev’essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all’applicazione del regime ex art. 18 bis L. fall. l’eventuale intervenuta modificazione di una parte dell’attività produttiva. (Massima Ufficiale)

Anche in tema di concordato con continuità aziendale cd. diretta, il requisito della continuità aziendale, richiesto dall’art. 186-bis l. fall. per l’ammissione delle proposta alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l’azienda, in relazione alla quale si propone ai creditore la “prosecuzione” dell’attività per ricavarne reddittività, sia comunque “in esercizio”, al momento della proposta di concordato, non rilevando invece come cause ostative all’ammissione della proposta al predetto concordato la modificazione di una parte dell’attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti (Principio di diritto)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-giugno-2023-n-17092-pres-genovese-est-amatore

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29384.pdf

[in tema di presupposti per qualificare un concordato come “in continuità”, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 https://www.unijuris.it/node/5016, con riferimento alla necessità che un'attività risulti “in esercizio” per poter essere interessata ad un concordato in continuità: Corte di Cassazione, Sez.I civ., 19 novembre 2018 n. 29742 https://www.unijuris.it/node/4420 e (anche grazie ad un “affitto ponte”): Cass., Sez. 1, 1 marzo 2022, n. 6772 https://www.unijuris.it/node/6112].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: