Corte di Cassazione (734/2020) – Il concordato c.d. "misto" non deve considerarsi come una terza forma possibile di concordato, ma come una particolare ipotesi di concordato in continuità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/01/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 - Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato misto - Ulteriore forma di concordato - Considerazione da escludersi - Ipotesi rientrante nell'ambito dei concordati in continuità.

Concordato preventivo -  Qualificazione  come liquidatorio o come in continuità - Ricorso a una valutazione di carattere quantitativo - Beni utilizzati per l'uno o l'altro scopo - Prevalenza numerica - Criterio non valido - Utilizzo di almeno parte dei beni per proseguire l'attività -  Valutazione meramente qualitativa - Ragione sufficiente per deporre nel senso della continuità.

Concordato in continuità - Piano e attestazione - Requisiti  e presupposti necessari.

La definizione di concordato "misto", inteso come tale quel concordato che prevede la prosecuzione dell'attività aziendale mediante l'utilizzazione di una parte soltanto dell'attivo, con previsione di una liquidazione atomistica dell'altra parte, non ha fondamento normativo, in quanto quella così definita è una delle ipotesi di concordato con continuità espressamente previste dalla L. Fall., art. 186-bis, caratterizzata, come le altre, dalla circostanza della prosecuzione dell'attività d'impresa; ciò in quanto il contesto normativo attuale non consente di ipotizzare un novero di possibili forme di concordato (liquidatorio, in continuità, misto con prevalenza dell'una o dell'altra componente) ma individua, più semplicemente, un istituto di carattere generale, regolato dalla L. Fall., artt. 160 e ss., e una ipotesi speciale rispetto ad esso, prevista dalla L. Fall., art. 186-bis. Il che non lascia spazio a equivoci di sorta in merito al fatto che il concordato tradizionalmente definito come misto sia, nelle intenzioni del legislatore, un concordato in continuità che prevede la dismissione di beni. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il dato normativo di cui all'art. 186 bis L.F. non evoca alcun rapporto di prevalenza di una parte dei beni, quelli utilizzati per la continuità aziendale, rispetto all'altra, a cui è riservata una diversa sorte, quella rappresentata dai beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, ma contempla solo la funzionalità di una porzione dei beni alla continuazione dell'impresa in uno scenario concordatario. Si tratta infatti di una clausola elastica, fondata su un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo, che investe una parte dei beni aziendali, da apprezzarsi non nella loro mera materiale consistenza, ma in funzione della loro effettiva strumentalità alla prosecuzione dell'attività aziendale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale il piano deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il favor per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele, inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori. (massima ufficiale)  

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20n.%20734.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: