Corte di Cassazione (24405/2026) – Concordato preventivo in continuità indiretta: le banche garantite dal MCC non beneficiano del privilegio spettante al garante pubblico prima dell’escussione.

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Data di riferimento: 
03/08/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2026, n. 24405 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.

Concordato preventivo in continuità indiretta - Credito delle banche garantite dal Mediocredito Centrale – Giusto inserimento in una apposita classe - Riconoscimento di una natura privilegiata anziché chirografaria – Finalità di preferirlo a quello privilegiato dell’Agenzia delle Entrate come inserito in una classe successiva – Inammissibilità – Privilegio spettante al solo Ente pubblico laddove escusso.

In tema di concordato preventivo, il privilegio speciale previsto dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 1998, per i crediti di rimborso delle somme erogate in attuazione di forme di sostegno pubblico alle imprese, non spetta alla banca garantita, bensì al solo ente pubblico, dopo l'escussione della garanzia, in coerenza con lo scopo di facilitare il recupero delle risorse pubbliche per destinarle ad altri interventi di sostegno alle imprese. (Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte ha rilevato che il vizio della proposta non è consistito tanto nella scelta della formazione della classe in sé costituita (essendo anzi obbligatorio, tra gli altri il classamento dei «creditori titolari di garanzie prestate da terzi»: art. 85, comma 2, C.C.I., bensì nell’utilizzo della classe così formata al fine di attribuire ai crediti delle banche garantite, sebbene da considerarsi chirografari ab origine, un trattamento migliore di quello riservato ai crediti, ab origine privilegiati, dell’Agenzie delle Entrate]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35301/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-il-privilegio-speciale-non-spetta-alla-banca-garantita

[in tema di riconoscimento in sede di riparto dell'attivo fallimentare del privilegio nei confronti del credito del Fondo di Garanzia delle PMI in ipotesi di escussione della garanzia dallo stesso prestata da parte della banca finanziatrice, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 ottobre 2025, n. 28355https://www.unijuris.it/node/8749; quanto al problema di come redigere proposte legittime e piani fattibili tenendo conto che, al momento della proposta (ed eventualmente dell’ammissione e dell’omologa), i crediti delle banche sono chirografari, mentre, in un momento successivo, potrebbe subentrare il soggetto pubblico escusso, il cui credito sarà privilegiato: Corte di Cassazione, Sez. I civ.,10 novembre 2025, n. 29599 https://www.unijuris.it/node/9263, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2023, n. 18148 https://www.unijuris.it/node/7141, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 maggio 2023, n. 13152 https://www.unijuris.it/node/7031 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1453 https://www.unijuris.it/node/6059; quanto al fatto il credito privilegiato è previsto solo per il soggetto pubblico, in coerenza con lo scopo di facilitare il recupero delle risorse pubbliche, per destinarle ad altri: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 agosto 2023, n. 23411https://www.unijuris.it/node/7216 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 16 luglio 2020, n. 15199 https://www.unijuris.it/node/5508].

Commento

La decisione consolida la distinzione tra la posizione della banca finanziatrice e quella del garante pubblico: la garanzia pubblica non trasforma, prima della sua escussione, il credito bancario chirografario in un credito privilegiato. La soluzione coerente con il sistema del CCII consiste nella previsione del fondo rischi, quando necessario, anziché nell’attribuzione anticipata del privilegio alla banca. La Corte esclude inoltre che la pretesa certezza dell’escussione possa giustificare un trattamento difforme da quello imposto dalle norme sulla graduazione dei crediti. Il riferimento all’art. 112, comma 2, CCII va letto alla luce della specifica disciplina del concordato in continuità e della distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente. La Cassazione, nella sentenza in esame, non ha deciso autonomamente tale profilo, essendosi concentrata sull’insussistenza del privilegio in capo alle banche prima dell’escussione.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza