Corte di Cassazione (15199/2020) – Fallimento di società beneficiaria dei finanziamenti pubblici di cui al D. Lgs. 297/1999: natura privilegiata del credito per capitale e interessi spettante allo Stato a titolo di “restituzioni”.

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Data di riferimento: 
16/07/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 16 luglio 2020, n. 15199 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Marco Marulli.

Fallimento di società beneficiaria di finanziamenti pubblici-  Stato -  Insinuazione al passivo - Revoca delle agevolazioni accordate – Credito per il capitale spettante a titolo di “restituzione” - Privilegio di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1999 – Riconoscimento - Estensione anche agli interessi  -  Fondamento.

Il credito erariale maturato a seguito della revoca dei finanziamenti disposti in base al d.lgs. n. 297 del 1999, è assistito da privilegio per il capitale e per gli interessi, sia in quanto l'art. 4, comma 3, del decreto richiamato ricalca il disposto dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, che fa ellittico riferimento alle "restituzioni", sia in quanto occorre salvaguardare a pieno, in consonanza con le finalità della misura, il recupero delle risorse in funzione del loro proficuo reimpiego. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24930.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: