Corte di Cassazione (22749/2023) – Inadempimento di un mutuo fondiario e successivo fallimento della società mutuataria: criteri di ammissione al passivo del credito dell'istituto mutuante per rate scadute, capitale residuo e interessi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2023. n. 22749 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Paolo Catallozzi.
Mutuo fondiario – Inadempimento e successivo fallimento della società mutuataria - Insinuazione al passivo da parte del creditore fondiario - Modalità di calcolo – Semestralità scadute e capitale residuo – Illimitata collocazione prelatizia - Interessi corrispettivi - Estensione per un triennio – Fondamento.
In tema di accertamento del passivo, l'istituto di credito mutuante che si insinui per il credito derivante dall'inadempimento di un mutuo fondiario va ammesso per un importo pari a quello delle semestralità scadute fino alla risoluzione del contratto o, in mancanza di evento risolutivo, fino alla dichiarazione di fallimento, nonché per l'importo del capitale residuo dopo il computo dell'ultima semestralità, mentre per quanto riguarda le quote di interessi opera il limite delle tre annualità, in quanto il legislatore ha voluto impedire che il creditore primo iscritto, avendo certezza del collocamento degli interessi, li lasci accumulare senza esigerli e renda, in tal modo, vane le aspettative degli altri creditori i quali misurano la capienza dell'immobile fidando sulla regolare riscossione degli interessi. (Massima Ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22954 https://www.unijuris.it/node/5389].