Corte di Cassazione (6508/2023) – Fallimento: considerazioni in tema di esenzione da revocatoria, di consecuzione tra procedure, di ammissione al passivo di un credito garantito da ipoteca e di riconoscimento di interessi convenzionali.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 marzo 2023, n. 6508 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento – Pagamenti eseguiti e garanzie concesse in precedenza– Atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento – Esenzione da revocatoria – Ricorrenza di quel presupposto - Necessaria valutazione da parte del giudice – Modalità e contenuto del riscontro.
Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento – Azioni volte alla dichiarazione di inefficacia di particolari atti posti in essere dal fallito -. Applicabilità del disposto dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F. – Limiti del sindacato del giudice investito della revocatoria.
Fallimento – Credito garantito da ipoteca – Possibile ammissione al passivo in privilegio anche in ipotesi particolari – Bene ipotecato non ancora acquisito o recuperato – Bene già acquisito ma a rischio di essere e perduto – Esercitabilità della prelazione in quei casi – Questioni da risolversi in sede di riparto.
Fallimento – Stato passivo – Istanza di insinuazione di interessi convenzionalmente pattuiti - Produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina – Presupposto sufficiente – Mancato calcolo da parte del creditore del loro ammontare – Irrilevanza – Ammissione al passivo -Possibile ricorso ad una perizia contabile per quantificarli.
L’esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), L. fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un’eccezione di revocatoria valuti, . secondo una prospettiva ex ante, parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l’esenzione, l’idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria. (Massima Ufficiale)
La consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, al fine che trovi applicazione l'art. 69 bis, secondo comma, L.F., che prevede che in tale ipotesi “i termini di cui agli artt. 64, 65,67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”, può ravvisarsi sia in caso di domanda di concordato “con riserva” di presentazione della proposta e del piano cui non faccia seguito l'ammissione a tale procedura, sia nel caso la successiva dichiarazione di fallimento risulti irrituale, per difetto della necessaria domanda da parte di chi ne abbia la legittimazione, non potendo il giudice investito della revocatoria sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata di un credito garantito da ipoteca è possibile anche se il bene che ne sia l’oggetto non faccia parte, al momento dell’ammissione, dell’attivo fallimentare, potendo in seguito essere recuperato o definitivamente acquisito, e, a maggior ragione, è altresì possibile, laddove il fallito, in quel frangente, risulti proprietario del bene o del diritto che ne forma oggetto e il fallimento lo abbia, come tale, acquisito all’attivo, indipendente dal fatto che tale bene o diritto possa essere, per una qualche ragione (caducazione o risoluzione del titolo d'acquisto da parte del fallito), in seguito perduto, trattandosi di questioni da non risolversi al momento dell'accertamento del passivo, in quanto l'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione è demandato in entrambi i casi alla fase del reparto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini dell’ammissione allo stato passivo degli interessi convenzionalmente pattuiti tra il creditore e il debitore, è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo; con la conseguenza che, pur in mancanza di uno specifico conteggio da parte del richiedente degli interessi dovutigli alla stregua della disciplina negoziale, il giudice di merito non può limitarsi a disattendere la domanda, dovendo, piuttosto, procedere all’applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante a tale titolo al creditore istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29003.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3018 https://www.unijuris.it/node/5324; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2016 n. 7324 https://www.unijuris.it/node/3111; con riferimento alla terza massima, in tema di possibile collocazione al passivo in rango ipotecario di un credito anche se il bene su cui grava il privilegio non sia stato ancora acquisito all'attivo fallimentare: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2019, n. 5341 https://www.unijuris.it/node/4637].