Corte di Cassazione (11220/2025) - Anche nel concordato in continuità aziendale indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che, sulla base dell'apposita attestazione, sussista il requisito della maggior soddisfazione dei creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 07/08/2025 - 09:35Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11220 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Concordato con continuità aziendale indiretta – Momento della domanda e della successiva ammissione – Irrilevanza del fatto che l'azienda risulti affittata ed esercitata da un terzo.
Concordato preventivo in continuità indiretta – Relazione del professionista – Necessità che attesti che risulta funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori.
