Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato in continuità: formazione delle classi e transazione fiscale. Disciplina di favore in caso di perdita e riduzione del capitale sociale in particolare se dovute alla diffusione del Covid.

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Data di riferimento: 
07/09/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 07 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Valeria Castaldo, Giud. Marta Sodano. 

Concordato preventivo – Formazione delle classi - Rispetto del presupposto dell'omogeneità – Criterio cui attenersi.

Concordato con transazione fiscale – Necessario rispetto del comma 2 dell'art. 182 ter L.F. -  Documentazione da allegarsi alla proposta di accordo.

Concordato preventivo in continuità aziendale - Perdita e riduzione del capitale sociale da parte della società proponente – Normativa del c.c. che prescrive l'obbligo della ricapitalizzazione – Sospensione - Operatività fino al momento dell'omologazione – Fase successiva - Misure di salvaguardia del capitale idonee ad evitare lo scioglimento – Necessità che il piano le preveda da subito.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid – Applicazione dell’art. 6 D.L. n. 23/2020, c.d. sterilizzazione delle perdite – Richiesta necessaria - Delibera dell'assemblea dei soci – Deposito della bozzadel bilancio in cui vengono indicate le perdite – Indicazione delle modalità del ripianamento previste una volta cessata la sospensione – Presupposti necessari.

Con riferimento ai criteri cui deve attenersi la formazione delle classi in sede di concordato preventivo, al di là delle scelte tassonomiche, come variamente declinate dalla dottrina in materia oltre che dalla giurisprudenza di merito, appare rilevante osservare che del concetto di “ omogeneità” cui fa riferimento l'art 160, primo comma, lettera c), L.F. deve essere fornita una lettura in termini di preponderante affinità e non di assoluta coincidenza, dal momento che quest'ultima lettura oltre ad essere eccessivamente rigida agevolerebbe una frammentazione eccessiva del ceto creditorio chiamato al voto. (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)

Con riferimento alla proposta di transazione fiscale come formulata in sede di domanda di concordato preventivo è necessario risulti rispettato il dettato del comma 2 dell'art. 182 ter L.F. secondo cui ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della documentazione contestualmente al deposito presso il tribunale deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che la sospensione contemplata dall'art. 182 sexies L.F. degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile in caso di perdita e riduzione del capitale sociale da parte di una società in crisi opera fino all'omologazione del piano di concordato preventivo in continuità, con la conseguenza che successivamente tornano ad operare le norme civilistiche in tema di operazioni sul capitale, si deve ritenere che risulti necessario che il piano preveda sin da subito le misure di salvaguardia del capitale idonee ad evitare lo scioglimento ed a proseguire nell'attività d'impresa, atteso che, altrimenti, essa non sarebbe giuridicamente fattibile, ostandovi lo stato di scioglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla disciplina emergenziale sul capitale perso di cui all’art 6 D.L. n. 23/2020, come emanata per far fronte all'emergenza pandemica causata dalla diffusione del Covid 19, che prevede la “sterilizzazione delle perdite”, risulta necessario, in sede di concordato preventivo, che l'accesso, che non opera automaticamente, a tale disciplina di favore risulti deliberato dall'assemblea dei soci della società che intenda di avvalersene e venga depositata bozza del bilancio in cui vengono indicate le perdite, che  risulteranno in tal modo congelate, come maturate prima dell'accesso allo strumento del concordato e, anche in questo caso, la società che opti per quella disciplina dovrà esplicitare nella proposta e nel piano con quali modalità provvederà al ripianamento delle perdite qualora la scadenza del periodo di sospensione intervenga in pendenza della fase di esecuzione del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-7-settembre-2023-pres-quaranta-est-castaldo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30312/CrisiImpresa?Modalit%C3%A0-di-applicazione-della-c.d.-sterilizzazione-delle-perdite-di-cui-all%E2%80%99art.-6-D.L.-n.-23%2F2020

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: