Tribunale di Catania – Accordo di ristrutturazione con transazione: non è possibile addivenire all'omologazione se l'adesione da parte dei creditori non pubblici risulti sospensivamente condizionata all'applicazione del cram down.

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Data di riferimento: 
06/12/2022

Tribunale di Catania, 06 dicembre 2022 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Alessandro Laurino.

Accordo di ristrutturazione con transazione – Creditori non pubblici – Adesione condizionata sospensivamente all'applicazione del cram down – Voto da considerarsi non favorevole – Mancato efferttivo raggiungimento della percentuale del 60% - Venir meno di un presupposto necessario all'omologazione – Rigetto della proposta.

Stante che presupposto perché si possa pervenire al perfezionamento di una accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. è che si realizzi anteriormente al giudizio omologatorio la fattispecie legale del concorde consenso di una percentuale minima del ceto creditorio non inferiore al 60%, in quanto solo in tal caso si apre la fase giurisdizionale vera e propria che porta al giudizio di omologazione, e stante che il raggiungimento possibile di tale percentuale costituisce uno dei presupposti perché, laddove una percentuale dei crediti sia rappresentata da crediti erariali, si possa, anche nel caso di mancata adesione da parte dell'erario alla proposta di transzione fiscale fomulata dal debitore, fare ricorso al fine dell'omologa al c.d. cram-down fiscale, si deve ritenere che, laddove i creditori non pubblici abbiano condizionato la loro adesione proprio all'adozione, ai sensi del quarto comma del suddetto articolo, da parte dell'organo giurisdizionale di un provvedimento di quel tipo, seppure sommando la percentuale dei crediti da quelli rapprentati a quelli erariali risulterebbe teoricamente possibile raggiungere quella percentuale, l'omologazione dell'accordo non possa concretamente aver luogo in quanto un' adesione condizionata come quella di cui trattasi, il cui effetto positivo è cioè sospeso, non può considerarsi come adesione e va piuttosto qualificata, sin tanto che la condizione non si sia verificata, come una non adesione, con ciò rendendo la percentuale favorevole del voto erariale non decisiva al fine del raggiungimento della soglia prevista dalla legge, non potendosi considerare raggiunto, anche grazie a quel voto, un accordo giuridicamente perfetto ed efficace inter partes, siccome propedeutico alla valutazione in senso favorevole da parte del tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29449.pdf

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