Tribunale di Milano – Composizione negoziata della crisi: finalità e presupposti dell'istanza di autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di suoi rami.

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Data di riferimento: 
12/08/2023

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 12 agosto 2023 (data della pronuncia) – Giudice Vincenza Agnese.

Composizione negoziata – Autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di suoi rami – Finalità per cui risulta necessaria – Presupposti cui è subordinata.

Composizione negoziata – Autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di suoi rami – Parti interessate da coinvolgersi.

L’autorizzazione, in sede di composizione negoziata della crisi, al trasferimento d’azienda o dei suoi rami contemplata dall’art. 22, comma 1, lett. d), C.C.I. non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo ma è necessaria per far conseguire all’acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L’autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. secondo cui “nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”; tale effetto rimane consolidato anche in caso di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale stante il disposto dell’art. 24, comma 1, C.C.I. I presupposti cui la legge subordina l’autorizzazione sono individuati nel comma 1 dell’art. 22 C.C.I. e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori; tali elementi devono operare congiuntamente e si pongono –nella valutazione che deve essere eseguita dal Tribunale- in un rapporto paritetico come palesato dalla presenza nel contesto di detto articolo della congiunzione “e”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il comma 2 dell’art. 22 CCII, con riferimento alla prospettata cessione dell'azienda o dei suoi rami, prevede che le parti interessate vadano sentite; l’individuazione di queste ultime deve tenere necessariamente in considerazione il percorso di risanamento individuato dall’imprenditore all’interno del quale la cessione si colloca, ragion per cui si devono considerare interessati dalla richiesta di autorizzazione, oltre ai creditori con cui l’impresa sta trattando, quelli con i quali è fondato, mediante il raggiungimento di un accordo. il piano di risanamento. Vanno altresì coinvolte le organizzazioni sindacali in quanto il trasferimento di una azienda in esercizio impinge nello “statuto sostanziale” dei singoli dipendenti, pur restando fermo l’art. 2112 del codice civile in tema di mantenimento dei dipendenti in caso di trasferimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-12-agosto-2023-est-agnese

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29848.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza