Tribunale di Lodi – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 e vendita fondiaria effettuata nel corso di detta procedura: applicabilità della disciplina in materia di prelazione agraria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/06/2023

Tribunale Ordinario di Lodi, Sez. civile, 12 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudive Ada Cappello.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Vendita fondiaria effettuata nel corso di quella procedura – Domanda di riscatto agrario proposta da un prelazionario – Applicabilità della disciplina in materia di protezione agraria – Fondamento – Differenza rispetto all'ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Con riferimento alla prelazione agraria di cui alla L. 590/ 1965, come riconosciuta tra gli altri dall'art. 7 della L. 817/1971 anche, a determinate condizioni, al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita, e con riferimento in particolare alle vendite effettuate  in sede di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, dal momento che l'art. 8, comma 2, della L. 590 testualmente prevede che la prelazione non sia consentita  nei casi di “vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità”, può ritenersi, seppure tutte le procedure previste dalla L.3/2012 si debbano ai sensi dell'art. 6 della stessa considerare concorsuali e dal momento che il predetto art. 8 non reca un riferimento alle procedure di quel tipo, risulti necessario operare una distinzione tra esse nel senso che la prelazione  non sia applicabile nel caso di vendita effettuata in danno al debitore, cioè senza il suo consenso, come accade nella liquidazione del patrimonio e che, invece, ove la vendita avvenga in esecuzione, (come nel caso di specie), di un accordo di composizione della crisi, procedura assimilabile a quella di concordato preventivo, la prevista vendita fondiaria non risulti esente dall'applicazione della disciplina in materia di prelazione agraria non essendo in quel caso riconducibile alla nozione di “vendita forzata”, trattandosi appunto di una soluzione che avviene in esecuzione di un piano proposto dallo stesso debitore ricorrente. In quell'ipotesi, l'attestazione dell'OCC circa l'assenza di  diritti di prelazione, contenuta nel contratto di compravendita, come comprendente una clausola che pur preveda la presa d'atto da parte dell'acquirente dell'inesistenza di aventi diritto a qualunque titolo alla prelazione agraria e la garanzia in tal senso anche delle parte venditrice, non risulta sufficiente ad escluderne la sussistenza, a tal fine non potendosi invocare neanche l'intervenuta omologazione dell'accordo da parte del Tribunale, che è tenuto a valutare la legittimità del procedimento, la fattibilità giuridica del piano e il raggiungimento delle maggioranze da parte dei creditori, in quanto il contratto di compravendita col quale è stato alienato l'immobile costituisce atto privatistico, espressivo della volontà negoziale, concluso successivamente all'omologa dell'accordo [conseguentemente da parte del Tribunale si è ritenuto non operante nel caso di specie il divieto di riscatto, anche parziale a fronte della vendita in quel contesto anche di altri beni immobili, proposta nei confronti dell'acquirente da parte del soggetto prelazionario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lodi-12-giugno-2023-est-cappello

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29759.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: