Corte di Cassazione (23896/2023) - Il fallimento di un'associazione non riconosciuta non comporta quello per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima.

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Data di riferimento: 
04/08/2023

Cass., Sez. 1, 4 agosto 2023, n. 23896, Pres. Cristiano, Est. Vella

Dichiarazione di fallimento di un associazione non riconosciuta – Possibile estensione ai  soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa - Esclusione – Fondamento.

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporta il fallimento “per ripercussione” di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall’attività negoziale così posta in essere. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-agosto-2023-n-23896-pres-cristiano-est-vella

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29945/CrisiImpresa?Associazione-non-riconosciuta%2C-responsabilit%C3%A0-ex-art.-38-c.c.-e-fallimento-per-ripercussione-di-chi-ha-agito-in-nome-e-per-conto-dell%27associazione-medesima

[Cfr in questa rivista: Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 07 giugno 2023 (data della pronuncia) - https://www.unijuris.it/node/7208 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: