Tribunale di Verona – Concordato preventivo che preveda la falcidia dei privilegiati: per risultare ammissibile deve garantire quantomeno il grado di soddisfazione ottenibile nella liquidazione giudiziale, tenuto conto delle revocatorie esperibili.
Tribunale di Verona, Sez. II civ., 10 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Pier Paolo Lanni.
Concordato preventivo – Previsione della falcidia dei crediti privilegiati – Grado di soddisfazione da garantirsi – Livello quantomeno pari a quanto ottenibile in sede di liquidazione giudiziale – Criteri di determinazione di detto valore – Utilità derivanti dalle azioni revocatorie ex art. 166 C.C.I. – Necessità di tenerne conto – Fondamento.
In conformità all’orientamento affermatosi nella vigenza della legge fallimentare con riferimento ad una proposta di concordato preventivo, che preveda la falcidia dei creditori privilegiati ai sensi dell'art, 160, secondo comma, L.F., in forza del quale per determinare la soddisfazione degli stessi nell’alternativo scenario liquidatorio, quale limite minimo da quantomeno rispettarsi, deve tenersi conto anche di quanto il curatore potrebbe acquisire in quella sede a seguito del positivo esperimento, oltre che delle azioni risarcitorie, anche di quelle revocatorie, deve ritenersi che,con riferimento a quella stessa procedura come regolata dal Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, ai fini della verifica del limite alla falcidia dei creditori privilegiati e della determinazione del valore di liquidazione si debba tener conto, alla luce del disposto degli artt. 84, comma 5, e 87, lettera c), C.C.I., anche delle utilità ritraibili nella liquidazione giudiziale a seguito del positivo esperimento, su iniziativa del curatore, delle azioni revocatorie ex art. 166 C.C.I., anche se tali azioni non risultano esperibili in ambito concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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