Tribunale di Bologna - Anche alla liquidazione controllata si applica il principio di cui all’art. 154 CCII per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della liquidazione.

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Data di riferimento: 
17/10/2023

Trib. Bologna, 17 ottobre 2023, Pres. Guernelli, Est. Mirabelli

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Domanda tardiva di ammissione al passivo – Applicabilità del principio di cui all’art. 154 CCII – Sussistenza.

Al fine della sussistenza di una causa di non imputabilità del ritardo si applica anche alla liquidazione controllata il principio dettato dall’art. 154 CCII in tema di liquidazione giudiziale per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della liquidazione. (Nel caso specifico è stata dichiarata inammissibile la domanda tardiva proposta da un istituto bancario (per un credito derivante da mutuo) il quale sosteneva la non imputabilità del ritardo nella trasmissione dell’insinuazione per la necessità di attendere il verificarsi dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non potendosi considerare il credito da restituzione del mutuo automaticamente scaduto alla data di apertura della procedura).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-17-ottobre-2023-pres-guernelli-est-mirabelli

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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