Corte di Cassazione (32977/2023) – Per accertarne la fallibilità la qualifica di un’attività d’impresa come agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.

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Data di riferimento: 
28/11/2023

Cass., Sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32977, Pres. Cristiano, Est. Tricomi

FALLIMENTO - Società agricole - Soglie - Requisiti.

In tema di fallimento degli imprenditori agricoli, l’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto di terreni e relativi fabbricati rurali siano marginali (nell’ordine del 10%) rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola esercitata e che la concessione in locazione o in affitto dei terreni e relativi fabbricati strumentali debba rispondere a scopi agricoli, si connota alla stregua di norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l’impresa agricola esercitata in forma collettiva; la norma in parola non rileva ai fini dell’individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, dal momento che la qualifica di un’attività d’impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.  Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-novembre-2023-n-32977-pres-cristiano-est-tricomi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30404/CrisiImpresa?Quando-la-disciplina-di-carattere-fiscale-non-rileva-ai-fini-della-fallibilit%C3%A0-o-meno-di-una-societ%C3%A0-agricola

[Cfr in questa rivista un’ampia rassegna di provvedimenti in materia di impresa agricola: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/133 ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: