Tribunale di Salerno – In ragione degli effetti che ne conseguono il decreto che accoglie una domanda prenotativa di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si deve ritenere già apra una procedura concorsuale.

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Data di riferimento: 
23/11/2023

Tribunale di Salerno, Sez. III civ. - Fallimentare, 23 novembre 2023 (data della pronuncia) -   Pres- Rel. Giorgio Jachia, Giud. Francesca Sicilia e Enza Faracchio.

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Domanda di accesso con riserva – Presentazione - Effetto di apertura di una procedura concorsuale – Fondamento – Prodursi anticipato di molteplici conseguenze.

Per effetto del richiamo all’articolo 44 C.C.I. insito nel primo comma dell'articolo 46 C.C.I. il decreto di accoglimento della domanda con riserva di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si deve ritenere apra una procedura concorsuale in quanto produce uno spossessamento seppur attenuatissimo del debitoreche può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale. Altri due elementi che impongono di qualificare come procedura concorsuale la fase tra la pubblicazione del decreto di concessione del termine ex art.44, comma 1, lettera a), C.C.I. e qualunque successivo provvedimento del Tribunale assunto nel medesimo procedimento sono (ai sensi della lettera b di quello stesso comma) l’obbligatorietà della nomina del commissario giudiziale e l’autorizzazione, in virtù  del richiamo all'art. 49, comma 3, lettera f) C.C.I,. al commissario giudiziale ad accedere alle banche dati.

Si deve comunque ritenere che il rinvio da parte dell'art. 46, primo comma, C.C.I. all’art. 44 C.C.I. possa intendersi replicabile anche con riferimento alle fattispecie precisate nei commi  successivi e che pertanto la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione necessaria, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, apra una procedura concorsuale tanto in favore del debitore quanto della massa, e produca ulteriori effetti tra i quali la prededuzione dei crediti sorti per effetto degli atti legittimamente compiuti dal debitore e l'esclusione della possibilità per i creditori rispetto ai quali si è aperto il concorso di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti.

Un ulteriore effetto dell'apertura della procedura concorsuale prenotativa è rappresentato dal fatto che in caso di  risoluzione cui faccia seguito l'apertura della liquidazione giudiziale, gli effetti ex artt.163, 164, 166, primo e secondo comma, e 169 C.C.I. decorrono a ritroso dal giorno del deposito della domanda di accesso alla prima procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-salerno-23-novembre-2023-pres-est-jachia

 

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30372/CrisiImpresa?La-concessione-del-termine-ex-art.-40-e-44-CCI-apre-una-procedura-concorsuale-prenotativa

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza