Corte di Cassazione (45092/2023) – Integra il reato di peculato la condotta del curatore che indichi ai debitori del fallimento un conto corrente personale, anziché quello della procedura, e si appropri per fine personali di quanto versato.

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Data di riferimento: 
03/10/2023

Corte di Cassazione, Sez. VI, 03 ottobre 2023, n. 45092 – Pres. Gaetano De Amicis, Rel. Maria Silvia Giorgi.  

Fallimento – Curatore – Reati di peculato e di truffa aggravata – Consumazione - Differenza strutturale tra le due ipotesi.

Alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale “quando una prestazione di denaro sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della relativa consegna, quantunque diverse da quelle previste o consentite dalla normativa di riferimento o dagli assetti organizzativi dell'ufficio, e benché suggerite dal pubblico agente infedele, non incidono sulla legittimità dell'acquisizione del denaro al patrimonio dell'ente pubblico”, commette il reato di peculato e non quello di truffa aggravata il soggetto che dopo aver comunque ricevuto quel denaro in ragione della sua funzione istituzionale, se ne impadronisca. Ricorre infatti la prima di quelle ipotesi di reato quando l'agente si appropri di quanto già sia nella sua disponibilità, materiale o giuridica, per ragione del suo ufficio o servizio; deve ravvisarsi, invece, la truffa aggravata qualora l'agente, non avendo tale disponibilità, se la procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri. Si deve pertanto, in particolare, ritenere che integri il reato di peculato anche la condotta del curatore che abbia, in violazione delle disposizioni di legge, indicato ai debitori del fallimento un conto corrente personale, anziché quello della procedura, e, dopo aver ricevuto le somme, se ne appropri destinandole a fini personali. Sempre con riferimento alla figura del curatore va da tale ipotesi di reato tenuta distinta quella specifica contemplata dall'art. 230 L.F. come prevista nel caso che lo stesso non ottemperi all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento che lo stesso detenga a causa del suo ufficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30331/CrisiImpresa?Quando-il-curatore-fallimentare-indica-ai-debitori-del-fallimento-un-conto-corrente-personale%2C-anzich%C3%20%A9-quello-della-procedura%2C-per-il-versamento-delle-somme-dovute

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: