Tribunale di Napoli - Leasing di godimento risolto prima del fallimento e disciplina applicabile.

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Data di riferimento: 
09/06/2010

Tribunale di Napoli, 9 giugno 2010 - Pres. Di Nosse - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Contratti in generale - Contratto di locazione finanziaria - Leasing c.d. di godimento - Normativa applicabile.

Il contratto di locazione finanziaria cd. di godimento è atipico, non ragguagliabile alla vendita ed alla locazione, è regolato dalle norme generali sui contratti, e quindi, dall'art. 1458, comma 1, codice civile, e, sussistendo una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, neppure si pone alcun problema di squilibrio in conseguenza del trattenimento di tutti i canoni percetti da parte del concedente. (gc) (riproduzione riservata)

Alla fattispecie costituita dal contratto di locazione finanziaria che alla data di dichiarazione di fallimento sia già risolto o per il quale sia comunque pendente l'azione di risoluzione, non troverà applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 72 quater, legge fallimentare, ma si dovrà fare ricorso alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con applicazione, qualora ricorra il secondo tipo di contratto, dell'art. 1526, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]