Tribunale di Milano - Trust liquidatorio di impresa insolvente e derogabilità della disciplina del fallimento.

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Data di riferimento: 
29/10/2010

Tribunale Milano, 29 ottobre 2010 - Pres. Consolandi - Est. Consolandi.

Fallimento - Impresa in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità - Sussistenza - Derogabilità della disciplina concorsuale - Condizioni - Limiti.

Deve essere dichiarato affetto da nullità totale ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché detto art. 15 esclude che la separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione dei beni, propri del trust, possa sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee, sicchè i beni di costoro, anche se oggetto del trust, devono essere assoggettati alla disciplina, di carattere inderogabile e pubblicistico, del fallimento. Al fine di armonizzarsi con l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, l'atto costitutivo del trust liquidatorio deve pertanto necessariamente contenere clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza, ed in particolare che prevedano la restituzione dei beni conferiti in trust al curatore. (fd) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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