concordato preventivo, Tribunale di Ascoli Piceno
Trib. Ascoli Piceno-Annullamento del concordato preventivo,poteri del tribunale,procedimento,legittimazione attiva.
Tribunale di Ascoli Piceno, 18 dicembre 2009 - Pres. Marangoni - Rel. Agostini.
Segnalazione dell'Avv. Alfredo Frangini
Concordato preventivo - Dissimulazione o sottrazione dell'attivo - Definizione - Intestazione fiduciaria - Vendite simulate.
Concordato preventivo - Dissimulazione o sottrazione dell'attivo - Atti compiuti dopo l'omologazione - Annullamento del concordato.
Concordato preventivo - Annullamento - Legittimazione del commissario giudiziale - Ratio - Potere di controllo del tribunale - Tutela dei meccanismi di formazione del consenso dei creditori.
Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Procedimento - Partecipazione necessaria del debitore - Principio del contraddittorio - Attività istruttoria - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Accertamento dello stato di insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Impulso del creditore o del pubblico ministero - Necessità - Trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Procedimento - Legittimazione attiva - Intervento volontario del pubblico ministero e degli altri creditori.
La dissimulazione o sottrazione dell'attivo - che può essere addotta a causa di annullamento del procedimento di concordato preventivo - è ravvisabile in qualunque attività preordinata ad occultare beni mobili o immobili, ovvero a sottrarre ai creditori beni destinati alla massa fallimentare, anche con l'utilizzo di strumenti giuridici quali l'intestazione fiduciaria o la vendita simulata, al fine di convincere i creditori medesimi ad accettare una percentuale inferiore. (fb) (riproduzione riservata)

