concordato preventivo, Tribunale di Piacenza
Tribunale di Piacenza - Concordato preventivo:fittizia proliferazione di classi e contenuto della relazione del professionista.
Tribunale Piacenza, 01 settembre 2011 - Pres. Picciau - Est. Bersani.
Concordato preventivo - Applicazione del principio di maggioranza - Fittizia proliferazione delle classi - Controllo del tribunale sulla espressione del voto e sulla corretta formazione delle classi.
Concordato preventivo - Relazione del professionista - Requisiti - Disamina della completezza del piano - Compiutezza del parere del esperto in tutti i suoi elementi particolari - Finalità - Conferimento al debitore o a liquidatore giudiziale di scelte in ordine al contenuto del piano - Esclusione.
Nell'ambito del concordato preventivo, la corretta applicazione del "principio di maggioranza" impone che non vi sia un inquinamento generato da vicende singolari, quali ad esempio una fittizia proliferazione di classi avente il solo scopo di ottenere la maggioranza dei voti. Anche in applicazione di tali criteri, l'esito della votazione può e deve essere accettato solo se scaturisce da una decisione trasparente e incondizionata e il tribunale, nell'effettuare un controllo sulle modalità di svolgimento del voto, dovrà verificare la corretta formazione delle classi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La relazione del professionista deve consentire una disamina della completezza del piano ed il parere dell'esperto dovrà essere compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art. 160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale decisioni in ordine al contenuto dell'piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Trib. di Piacenza - Concordato preventivo e necessaria indicazione della percentuale offerta ai creditori.
Tribunale di Piacenza, 23 giugno 2009 - Pres. Tucci - Rel. Bersani.
Concordato preventivo - Indicazione della percentuale offerta ai creditori - Necessità.
La proposta di concordato preventivo deve contenere l'indicazione specifica della percentuale offerta ai creditori, non potendo l'indicazione di tale dato essere affidata ad un calcolo più complesso od essere addirittura riferita all'importo che si ricaverà dalla liquidazione dell'attivo; depongono a favore di tale conclusione la natura pattizia dell'accordo con i creditori, nell'ambito del quale le rispettive prestazioni devono essere determinate o determinabili al fine di operare, al momento del voto, la valutazione di convenienza rispetto al fallimento, nonché la necessità di consentire al tribunale di esprimere un giudizio di comparazione in caso di cram down. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Piacenza-Concordato preventivo-Atti di frode ex art.173 L.F. - Rilevanza ai fini dell'interruzione della procedura
Tribunale di Piacenza 4 dicembre 2008 - Pres. Tucci - Est. Bersani.
Concordato preventivo - Atti di frode di cui all'art. 173 legge fall. - Rilevanza ai fini dell'interruzione della procedura di concordato - Idoneità a trarre in inganno i creditori - Necessità.
Gli atti di frode che, ai sensi dell'art. 173 legge fall., possono portare alla interruzione della procedura di concordato preventivo sono solo quelli idonei a trarre in inganno i creditori e ad influenzare la manifestazione del voto. (In considerazione di questo principio, il Tribunale ha ritenuto che non comportassero l'arresto della procedura atti di frode commessi prima dell'apertura del procedimento di concordato dei quali i creditori erano stati compiutamente informati tramite la relazione del commissario giudiziale). (fb)
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it
Tribunale di Piacenza 1/7/2008 - Concordato preventivo - controllo del Tribunale nel merito della proposta - sussistenza
Concordato preventivo - Controllo del tribunale nel merito della proposta - Sussistenza.
Concordato preventivo - Relazione del professionista - Attestazione della veridicità dei dati - Funzione di garanzia nei confronti dei terzi.
Transazione fiscale - Rispetto del grado di privilegio - Equiparazione di tutti i creditori con privilegio generale - Ordine dei privilegi - Irrilevanza.
Transazione fiscale - Oggetto e limiti - IVA - Esclusione.
Concordato preventivo - Pagamento parziale dei creditori privilegiati - Applicazione della norma ai soli creditori muniti di pegno o ipoteca.
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

