consecuzione procedure


Tribunale di Monza - Revocatoria - Onere di contestazione per il convenuto - Consecuzione procedure - Interesse ad agire.

Data di riferimento: 
05/01/2011

Tribunale di Monza, 5 gennaio 2011 - dott.ssa Silvia Giani

Nell'ipotesi in cui la contestazione dei fatti operata dal convenuto sia generica, viene a determinarsi, proprio a cagione di questa genericità, una relevatio ab onere probandi con la conseguenza che i fatti allegati da parte attrice debbono ritenersi pacifici. Qualora l'attore indichi analiticamente e specificamente dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità del convenuto, questi deve contestarli specificamente, fornendo la sua versione, indicando fatti diversi che li smentiscano o che contengano precisi riferimenti. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, in base al principio di unitarietà delle procedure concorsuali, che fa ravvisare nel fallimento una fase ulteriore di un procedimento unitario, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall'art. 67 comma 2 l.f. decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non dalla data del fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Con riferimento al presupposto dell'interesse ad agire attoreo, tenendo conto che questo sussiste per il solo fatto della lesione della par condicio creditorum, la mancanza di danno alla massa ricollegabile all'atto di disposizione vietato, in correlazione alla destinazione del pagamento in favore di un creditore assistito da privilegio, non può essere ravvisata se non nella parte finale di riparto dell'attivo, poichè creditori privilegiati di grado poziore o pari rispetto a quello beneficiario del pagamento vietato, potrebbero insinuarsi nel fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

 

Tribunale di Siracusa - Il principio della consecuzione delle procedure dopo la riforma e l'azione revocatoria.

Data di riferimento: 
19/11/2010

Tribunale di Siracusa, 19 novembre 2010
Dr. Giuseppe Artino Innaria

Anche dopo la riforma del diritto fallimentare, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, vige il principio di consecuzione delle due procedure che vanno considerate unitariamente. (AS - Riproduzione riservata)

Ai fini di cui all'art. 2 comma II del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, che stabilisce che le disposizioni sostitutive degli artt. 67 e 70 della L.F. si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la sua entrata in vigore, l'inizio della procedura va individuato nel momento di instaurazione di quella (nel caso di specie concordato preventivo) che ha preceduto il fallimento. (AS - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Antonino Spadaro

Corte di Cassazione - Il principio di consecuzione delle procedure dopo la riforma.

Data di riferimento: 
06/08/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 6 agosto 2010, n. 18437 - Pres. Proto - Rel. Fioretti.

Fallimento - Ammissione al Concordato Preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Principio di consecuzione - Applicabilità anche dopo la riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza - Conseguenze - Domanda di ammissione al passivo ed eccezione di compensazione - Epoca di insorgenza del credito e decorrenza degli interessi - Retrodatazione della domanda di ammissione al Concordato Preventivo - Configurabilità.

Anche dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, si applica tuttora il principio di consecuzione delle due procedure, con conseguente retrodatazione alla domanda di ammissione al concordato del calcolo degli interessi e della data di opponibilità della compensazione, risultando lo stato di crisi accertato dal tribunale di natura irreversibile, dunque sostanzialmente identico al presupposto dell'insolvenza di cui all'art. 5 legge fall.. (massima ufficiale)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Corte di Cassazione - Consecuzione di procedure e fallimento dei soci - Opponibilità dell'ipoteca al fallimento.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 26 marzo 2010, n. 7273 - Pres. Vitrone - Est. Fioretti.

Società di persone - Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Debiti personali dei soci - Principio della consecuzione processuale - Inapplicabilità - Conseguenze - Ipoteca giudiziale a carico del socio - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Interessi passivi - Opponibilità al fallimento - Decorrenza - Dalla data della dichiarazione di fallimento - Fondamento.

Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 della legge fall., dei soci illimitatamente responsabili. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Mantova - Consecuzione delle procedure concorsuali ed interessi successivi alla domanda di concordato.

Data di riferimento: 
09/04/2009

Tribunale di Mantova, 9 aprile 2009 - Pres. Nora - Est. Alessandra Venturini.

Fallimento - Concordato preventivo - Principio di consecuzione delle procedure - Validità - Sussistenza - Interessi successivi alla domanda di concordato - Esclusione.

Qualora il presupposto oggettivo dell'ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo sia costituito dallo "stato di insolvenza" e tale procedimento sfoci, senza soluzione di continuità, in successiva dichiarazione di fallimento, non può ravvisarsi alcun ostacolo normativo all'applicazione del principio giurisprudenziale della "consecuzione delle procedure", sussistendo identità di fondamento oggettivo delle stesse, legislativamente previsto nella nuova disciplina, che non si discosta quindi, per tali aspetti, da quella previgente. (Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva escluso gli interessi sul credito capitale maturati successivamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo cui è seguito il fallimento). (av)

(provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )