Corte di Cassazione (43/2023) – Presupposti di prededucibilità nel successivo fallimento dei crediti relativi a finanziamenti concessi nella fase esecutiva di un concordato omologato in caso di consecuzione tra procedure.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/01/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 gennaio 2023, n. 43 – Pres. Magda Cristiano, rel. Guido Mercolino.

Concordato preventivo – Omologazione – Contratti stipulati nella fase esecutiva – Crediti che ne derivano – Consecuzione tra procedure - Prededucibilità nel successivo fallimento – Presupposti necessari.

I crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 L. fall. nel successivo fallimento, ove derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati dal piano, alla duplice condizione che quest'ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti in parola risultino ad esso conformi, in quanto volti al raggiungimento dei suoi obiettivi previsti e all'adempimento della proposta. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-gennaio-2023-n-43-pres-cristiano-est-mercolino

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28656.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 09/09/2016 n. 17911 https://www.unijuris.it/node/3383

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: