Tribunale di Firenze
T. Firenze- Int. fin.- Nullità del contratto quadro, nullità delle operazioni e infondatezza della domanda riconvenzionale.
Tribunale Firenze, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Zazzeri.
Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Conseguenze - Nullità del contratto di intermediazione - Nullità delle operazioni di negoziazione.
Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Riconvenzionale per la restituzione di tutti i titoli acquistati dall'inizio del rapporto e delle plusvalenze percepite - Infondatezza.
Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria che si è instaurato tra le parti in mancanza della forma scritta è nullo: nullità che determina evidentemente anche la nullità delle operazioni di negoziazione di cui alla domanda, il cui necessario presupposto è appunto la sussistenza di un contratto di intermediazione avente forma scritta. La nullità comporta l'obbligo della Banca di restituire agli attori quanto dagli stessi versato per l'acquisto delle obbligazioni, oltre interessi dal giorno della valuta dovendosi ritenere la mala fede della Banca che ha dato luogo alla nullità delle operazioni per l'inosservanza della forma scritta. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)
Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.
Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.
Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.
Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.
La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Firenze - Amministr. straordinaria-Richiesta di concordato ex d.l. 347/2003 e legittimazione dell'organo amministrativo.
Tribunale Firenze, 06 aprile 2011 - Pres. Paola Occhipinti - Est. Dinisi.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Ricorso per concordato - Legittimazione dell'organo amministrativo - Consiglio di amministrazione - Delibera - Necessità.
In mancanza di una specifica previsione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, la legittimazione a presentare il ricorso introduttivo, volta ad ottenere l'ammissione alla procedura concordataria, deve essere attribuita, in linea con il dettato di cui all'articolo 2380 bis c.c., all'organo amministrativo della società. Qualora detto organo sia costituito in forma collegiale, sarà necessaria l'adozione di una apposita delibera, non potendo la legittimazione di cui si discute essere riconosciuta al solo presidente del consiglio di amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Firenze - Credito da finanziamento soci e voto nel concordato preventivo.
Tribunale di Firenze, 26 aprile 2010 - Pres. Riviello - Est. Settembre.
Concordato preventivo - Crediti da finanziamento soci ex art. 2467 cod. civ. - Diritto al voto - Esclusione.
I titolari dei crediti di cui all'art. 2467 codice civile (finanziamenti dei soci) non hanno diritto di voto nel concordato in quanto la loro posizione, seppur astrattamente definibile come creditoria, è in realtà caratterizzata dalla partecipazione al capitale di rischio, alla stregua dei titolari dei conferimenti. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
T. Firenze- Int. fin.- Avvertenza di non facile liquidabilità e adeguatezza dell’informazione.
Tribunale di Firenze, 1 marzo 2010 - Est. Zazzeri.
Segnalazione dell'Avv. Vieri Romagnoli
Intermediazione finanziaria - Avvertenza relativa alla non facile liquidabilità dei titoli - Adeguatezza dell'informazione in rapporto al profilo di rischio - Sussistenza - Fattispecie.
La dicitura "titoli di non facile liquidabilità" apposta sull'ordine di acquisto non può indurre l'investitore a ritenere come sicuro ed esente da rischi di perdita del capitale l'investimento in obbligazioni argentine, tanto più ove dal profilo di rischio sottoscritto risulti un livello medio di esperienza in strumenti finanziari, una elevata propensione al rischio e come obiettivo di investimento la "prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e compresenza di redditività", profilo, questo, che ha peraltro trovato conferma nella esecuzione di varie operazioni poste in essere anche per importi considerevoli riguardo a titoli con analogo livello di rischio quali obbligazioni emesse dalla Turchia al 9,625% e dalla Russia al 9%. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
T. Firenze- Int. fin.- Informazione prestampata sull’adeguatezza dell’informazione e confessione.
Tribunale di Firenze, 25 febbraio 2010 - Est. Zazzeri.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Santarcangelo
Intermediazione finanziaria - Informazioni relative alla specifica operazione - Dichiarazione prestampata relativa all'adeguatezza delle informazioni - Natura confessoria - Esclusione.
La generica dichiarazione prestampata relativa alla adeguatezza delle informazioni contenuta nel modulo dell'ordine di acquisto non ha alcuna rilevanza confessori; la confessione può infatti avere ad oggetto un fatto e non un giudizio, tanto più ove detta dichiarazione non sia richiamata nel riquadro ove è collocata la sottoscrizione dell'ordine di acquisto. (fs) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Firenze - Istruttoria prefallimentare: prova dei presupposti di fallibilità.
Tra i presupposti per la dichiarazione di fallimento devono ritenersi rientrare la qualità di imprenditore commerciale e la sussistenza dello stato di insolvenza mentre il mancato superamento dei parametri fissati dall'art. 1 L.F. e quello del limite di cui all'art. 15 L.F. non possono rientrare in tale categoria, non essendo essi dati che connotano l'imprenditore fallibile, ma semplicemente fatti che, per evidenti ragioni di economia processuale e per evitare lo sperpero di energie istituzionali (apertura di procedure manifestamente inutili ed il cui attivo, quand'anche esistente, appaia del tutto insufficiente anche soltanto a coprire le spese di procedura), limitano l'accesso alle procedure concorsuali ad un ambito che il legislatore, con una valutazione prognostica, ritiene poter valutare come proficue.
L'art. 15 u.c. L.F., per avere una sua coerenza logica e per potersi inquadrare coerentemente e correttamente nel sistema giuridico processualcivilistico, che pur sempre presiede al procedimento di dichiarazione di fallimento, deve essere visto come disposizione che contempla la deduzione di un fatto impeditivo, con la conseguenza, in attuazione dell'art. 2697 II comma C.C., che il relativo onere probatorio debba ricondursi in capo al soggetto che l'invoca e che ne trarrebbe vantaggio (anche se, peraltro, non trattasi di eccezione in senso stretto).
Solo nell'ipotesi in cui si sia in presenza di un credito di entità particolarmente ridotta, potrà essere recuperata la giurisprudenza sull'assenza di allarme sociale, volta ad evitare l'apertura di procedure manifestamente inutili ed onerose e tali da non portare a risultati apprezzabili per i creditori.
Tribunale di Firenze 12.11.2008
Il Presidente dr. Raffaele D'Amora
Il Giudice relatore ed estensore dr. Emanuele Riviello
Tribunale di Firenze - Intermediazione finanziaria - Correlazione tra rischio e rendimento e adeguatezza dell'operazione.
Tribunale di Firenze 8 novembre 2008 - Pres. Valeriani - Est. Mascagni.
Segnalzione dell'Avv. Nunzio Salice
Intermediazione finanziaria -Correlazione tra rischio e redditività dell'investimento - Consapevolezza dell'investitore - Fattispecie.
Intermediazione finanziaria - Negoziazione di titoli obbligazionari - Acquisto dei titoli in nome e per conto del cliente - Domanda di risoluzione del contratto - Proponibilità nei confronti dell'intermediario - Esclusione.
La correlazione fra rischio e redditività dell'investimento in strumenti finanziari è un elemento di valutazione utile al fine di valutare la concreta consapevolezza dell'investitore del reale livello di rischio relativo allo strumento negoziato (Nel caso di specie, l'elemento in questione è stato ritenuto rilevante in considerazione del fatto che l'investitore era un avvocato che aveva una esperienza per avere in precedenza effettuato operazioni in titoli azionari.) (ns)
La domanda di risoluzione del contratto di compravendita di titoli obbligazionari può essere accolta nei confronti della banca solo ove questa si stata venditrice e non anche nel caso in cui abbia acquistato le obbligazioni sul mercato in nome e per conto del cliente. (ns)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
DECRETO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 21/11/2007- NATURA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
L'opposizione allo stato passivo va equiparata ad un giudizio di primo grado, inquadrandosi la precedente fase della verifica dello stato passivo nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
(Il provvedimento e la massima riportata nel provvedimento allegato, sono stati tratti dal sito del Tribunale di Milano
http://fallimentimilano.tribunali.aiser.net/portaletribunali/WebApp/Visualizza.aspx?scarica=false&id=15114, nel quale si può anche esaminare un commento di Antonio Donvito)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - PRIVILEGIO TIA - NON AMMISSIBILITA'
Tribunale di Firenze 28 maggio 2007 – Pres. Rel. R. D’Amora.
Segnalazione dell’Avv. Maria Silvia Zampetti
Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Insussistenza.
Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Natura tributaria dell’imposizione – Continuità con la T.A.R.S.U. - Esclusione.
L’importo dovuto per la T.I.A., Tariffa di Igiene Ambientale, a titolo di corrispettivo della attività di raccolta e smaltimento rifiuti, non è assistito dal privilegio di cui all’art. 2752 c.c.. Non è infatti possibile estendere la portata del terzo comma di tale norma a tributi diversi da quelli previsti dalla legge per la finanza locale, poiché le norme sui privilegi rappresentano eccezioni ai principi generali e devono essere oggetto di stretta interpretazione. Non può condividersi l’opinione che vorrebbe riconoscere natura di tributo alla T.I.A. affermando una sostanziale continuità tra T.I.A. e T.A.R.S.U. ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, codice civile. Sentenza e massime tratte dalla rivista "il caso.it"

