Tribunale di Firenze – Fallimento: riconoscibilità dei crediti per IVA di rivalsa e CAP a favore dell'avvocato che ha assistito il soggetto poi fallito in sede di presentazione di una domanda di concordato preventivo e nel corso dello stesso.

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Data di riferimento: 
19/11/2019

Tribunale di Firenze,  Sez. III civ., 19 novembre 2019 - Giudice Massimo Maione Mannamo.

Domanda di concordato preventivo - Avvocato che ha assistito il cliente - Compenso spettantegli  -  IVA  e CAP  - Accessori di legge che gli devono essere riconosciuti.

Domanda di concordato preventivo - Avvocato che ha assistito il cliente - Compenso spettantegli  -  IVA  e CAP  - Successivo fallimento - Prededucibilità anche di quel credito.

Domanda di concordato preventivo - Avvocato che ha assistito il cliente - Compenso spettantegli  per  IVA di rivalsa  e CAP  - Successivo fallimento -  Riconoscimento  del privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. - Ammissibilità ex L. 205/2017 - Legge entrata in vigore il 1 gennaio 2018 - Non retroattività - Credito sorto anteriormente - Presupposto necessario - Momento in cui quel credito è fatto valere - Irrilevanza.

Concordato preventivo Successivo fallimento -  Avvocato che ha assistito il cliente nel corso della prima procedura - Credito per IVA di rivalsa - Privilegio speciale mobiliare - Riconoscibilità ex art. 2758, secondo c.c. - Mancanza di beni su cui soddisfarsi - Ininfluenza.

All'avvocato che renda prestazioni professionali a favore di un proprio cliente, in particolare in sede di presentazione da parte di questi di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o nel corso della stessa,  l'IVA e il CAP, quali accessori dovuti per legge, competono comunque anche se quel professionista non ne abbia fatta menzione nel preventivo e nella proposta rivolta al cliente o, nel caso del concordato, non siano stati considerati nel c.d. patto concordatario; a meno che le parti non abbiano specificato che il compenso deve considerarsi omnicomprensivo, vale a dire comprensivo di tutti gli accessori. In mancanza di una tale delimitazione circa il quantum, al compenso dovuto per la prestazione d'opera professionale devono pertanto sempre aggiungersi tutti gli accessori previsti dalla legge. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

In mancanza di un  accordo espesso in segno contrario, tutte le somme dovute all'avvocato che ha svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione di una domanda di concordato preventivo, compresi i compensi accessori per IVA e CAP, vanno qualificati come crediti prededucibili, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, L.F., nel successivo fallimento in quanto da ritenersi sorti in funzione della precedente procedura, senza che, a tal fine, debba essere accertato, con valutazione "ex post" che la prestazione resa sia stata  concretamente "utile" alla massa in ragione dei risultati raggiunti. (Pierluigi Ferrini - Rriproduzione riservata)

Si deve ritenere che la modificazione apportata dall'art. 1, comma 474, della L. 205/2017 all'art. 2751 bis c.c., che ora prevede che "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: ...2) le retribuzioni dei professionisti, compreso il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione" non abbia, non essendo quell'effetto stato previsto e non avendo quella modifica natura interpretativa, efficacia retroattiva  e che, pertanto, quel privilegio per quanto concerne quei compensi accessori si possa applicare solo ai crediti sorti dall'1 gennaio 2018, data di entrata in vigore di quella legge, in poi; ciò in quanto le norme che introducono un nuovo privilegio o modificano un privilegio già esistente sono norme di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, e non norme processuali, applicabili come ius superveniens anche ai giudizi in corso, onde trovano applicazione solo se il credito cui si riferiscono risulta sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge che ha regolamentato quel particolare privilegio è entrata in vigore e non quando quel credito viene fatto valere. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

A differenza di quanto avviene in ambito fallimentare, in sede di concordato preventivo, non avendo l'art. 169 richiamato il disposto dell'art. 54 L.F., si deve ritenere che possa essere riconosciuto all'avvocato che abbia reso prestazioni profssionali nei confronti del proponente in sede di presentazione da parte di questi di una domanda di ammissione a quella procedura  o nel corso della stessa, il privilegio speciale mobiliare ex art. 2758, secondo comma, c.c. relativamente al credito per IVA di rivalsa (non a quello per CAP) anche a prescindere dal fatto che nel patrimonio del debitore non esista alcun bene su cui soddisfarsi, onde quel credito va pagato integralmente e correlativamente il proponente non è ammesso al voto, salvo che il proponente si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dall'art. 160, secondo comma L.F. di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23020.pdf

 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. IV, 04 novembre 2015, n. 22450 https://www.unijuris.it/node/2728; con riferimento alla quarta: Cassazione civile, Sez. I, 06 novembre 2013, n.24970  https://www.unijuris.it/node/2339]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: