Cassazione civile – Prededucibilità in sede fallimentare del credito del professionista per l’attività svolta nella precedente procedura concordataria.

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Data di riferimento: 
04/11/2015

 

Cassazione civile, 4.11.2015 sez. IV, n. 22450 – Pres. Ragonesi – Est. Cristiano.

 Corte di Cassazione – Ricorso – Eccezione di inammissibilità - Giudicato interno –  Precedente  giudizio – Eccezione non esaminata – Ricorso incidentale condizionato – Necessità.

 Fallimento – Credito sorto in funzione di precedente procedura – Prededucibilità -  Concordato preventivo - Credito del professionista – Strumentalità della sua prestazione – Valutazione sufficiente - Riscontro ex post dell’utilità per la massa  - Esclusione.

 In sede di  legittimità l’eccezione del controricorrente  di inammissibilità del ricorso perché coperto da giudicato interno su alcuni aspetti decisivi, può essere proposta solo attraverso un apposito motivo di ricorso incidentale condizionato, qualora tale eccezione, nel precedente giudizio  ex art. 98 L.F., non sia stata esaminata dal tribunale  e quindi implicitamente respinta a motivo del rigetto nel merito dell’opposizione proposta nei confronti della decisione del giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 Va considerato oramai consolidato l’orientamento di legittimità che, ai sensi del novellato art.111, secondo comma, L.F. riconosce la prededucibilità, in sede fallimentare, di tutti i crediti sorti in funzione delle precedenti procedure concorsuali, in particolare di quelli del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore al fine della presentazione della domanda di concordato preventivo, e ciò senza che sia necessario accertare ex post il “risultato conseguito”, ossia l’ utilità per la massa che ne sia derivata. La strumentalità della prestazione va infatti valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista della quale è stata svolta  e non può in alcun modo escludersi laddove la domanda di ammissione abbia trovato accoglimento anche se non abbia poi sortito un esito favorevole per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 177, primo comma L.F..(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

  http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13658.php

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: