Corte di Cassazione – Concordato preventivo, beni gravati da privilegio e sindacato del Giudice sulla fattibilità del piano.

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Data di riferimento: 
06/11/2013

Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 24970, 6 novembre 2013, Pres. Rordorf, Rel. De Chiara. 

Concordato preventivo – Fattibilità del piano concordatario – Concreta realizzabilità – Presupposto di ammissibilità – Verifica diretta – Fattibilità giuridica – Fattibilità economica.

Art. 2758, comma 1, cod. civ. – Privilegio speciale mobiliare – Crediti dello Stato per tributi indiretti – Contributo ambientale Conai: esclusione del privilegio. Concordato preventivo – Art 160 l. fall. riformato – Bene gravato da privilegio – Mancanza nel compendio patrimoniale del debitore – Soddisfazione integrale del credito.

Art. 180, comma 2, l. fall. – Opposizione al concordato – Qualunque interessato – Soggetti diversi dai creditori – Creditori anche non dissenzienti – Interesse diretto e attuale al giudizio.

Anche la fattibilità del piano concordatario, intesa come prognosi di concreta realizzabilità dello stesso, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il Giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è di secondo grado: non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, l. fall., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso. E’, pertanto, opportuno distinguere tra fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo. Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato. Con riferimento alla fattibilità economica, di conseguenza, l'unico profilo su cui si esercita il sindacato officioso del giudice va individuato nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi ivi prefissati.(Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

L'art. 2758, comma 1, cod. civ. prevede un privilegio speciale mobiliare per il credito dello Stato per tributi indiretti. Il contributo ambientale Conai, diversamente, non è dovuto allo Stato, né configura un tributo indiretto. Infatti, la differenza fra tributi diretti e indiretti consiste in ciò, che i primi colpiscono direttamente il reddito o il patrimonio del contribuente, i secondi colpiscono atti giuridici o materiali quali manifestazioni indirette o mediate di capacità contributiva. Il contributo Conai, legato alla produzione di imballaggi e parametrato alla quantità, al peso e alla tipologia del materiale di cui essi sono costituiti (D. Lgs. 30 aprile 2006, n. 152, art. 224, comma 3, lett. h), non è il segno indiretto di una capacità reddituale, bensì il segno diretto della immissione nell'ambiente di rifiuti di un certo tipo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Nella disciplina del concordato preventivo - anche come riformata dal D. Lgs. n. 169 del 2007, che ha introdotto la facoltà per il proponente di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato (art. 160 l. fall. riformato) - in mancanza di una proposta che dia luogo a un tale patto, si applica la regola generale secondo cui la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento e in ragione del mancato richiamo dell'art.54 L.F., l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il creditore non è ammesso al voto sulla proposta di concordato). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Ex art. 180, comma 2, l. fall., legittimato all'opposizione al concordato è anche “qualunque interessato”. Locuzione, quest’ultima, riferibile non soltanto a soggetti diversi dai creditori, ma anche a creditori non dissenzienti come coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti: tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]