Tribunale di Firenze – Fallimento: diritto del creditore ipotecario, laddove il bene su cui grava il privilegio non risulti ancora liquidato, di concorrere nelle ripartizioni delle somme già disponibili e limiti di sindacabilità delle scelte del curatore

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/07/2021

Tribunale di Firenze, Sez. V - Collegio Fallimentare, 09 luglio 2021 – Pres. Patrizia Pompei, Rel. Cristian Soscia, Giud. Maria Novella Legnaioli.

Fallimento – Reclamo avverso gli atti del curatore – Reclamo al tribunale contro i decreti del giudice delegato - Sindacabilità delle scelte del curatore - Natura e limiti.

Fallimento - Beni oggetto di ipoteca – Liquidazione non ancora avvenuta – Somme già disponibili – Riparto - Concorso del creditore ipotecario – Ammissibilità - Trattamento uguale a quello dei creditori chirografari – Riconoscimento – Possibile verificarsi di una violazione della par condicio creditorum – Esclusione.

Fallimento - Beni oggetto di ipoteca – Liquidazione non ancora avvenuta – Somme già disponibili – Riparto - Concorso del creditore ipotecario – Curatore - Timore del sorgere di ulteriori spese in prededuzione - Ammissione al riparto solo di una parte del credito privilegiato - Accantonamento della somma necessaria – Inammissibilità – Fondamento - Soluzione da adottarsi.

Nonostante, alla luce della modifica introdotta dal D. Lgs. 5/2006, non sia più ammesso il reclamo al giudice delegato ex l'art. 36 L.F. contro gli atti del curatore (e del comitato dei creditori) per ragioni di merito, ma solo per violazione di norme procedurali, in relazione alle quali la posizione giuridica dei contro interessati si configura di mero interesse, si deve considerare preferibile un'interpretazione di quella norma che veda la locuzione “violazione di legge” come riferita all'insieme degli atti posti in essere dal curatore, compresi quelli regolati dal complesso delle norme regolatrici della sua attività, che spesso esigono un sindacato in fatto e in diritto, sottraendosi al controllo giudiziale solo le azioni dell'amministrazione fallimentare configurabili quali scelte di opportunità fondate sull'esperienza, in quanto, in particolare, con riferimento al progetto di ripartizione delle somme disponibili, ex art. 110 L.F., la gestione pratica del processo di liquidazione, ossia le scelte di merito del curatore nella ripartizione delle somme disponibili, può incidere su diritti di credito. Del pari, la cognizione del tribunale in sede di reclamo ex art. 26 L.F., mezzo di impugnazione volto a far valere qualsiasi vizio del provvedimento reclamato, si deve considerare delineata nell'ambito sopra descritto, potendo il collegio confermare, revocare o modificare il decreto del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il creditore ipotecario, se il bene su cui grava l’ipoteca non risulta ancora liquidato, ha, in caso di riparto di somme che risultino già disponibili, diritto, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, L.F., a concorrere nelle ripartizioni, ottenendo un trattamento uguale, in termini percentuali, a quello riservato ai creditori chirografari; ciò in quanto, proprio il meccanismo previsto da detto articolo permette di scongiurare il rischio che il riparto fatto a suo favore possa violare la par condicio creditorum, non solo nel caso che il bene ipotecato rimanga poi invenduto (in tal caso il creditore ipotecario poi parteciperebbe al riparto finale della somma accantonata ex art. 113 L.F.), ma anche nel caso che quel bene sia successivamente liquidato, in quanto potrà ricevere al massimo il pagamento di tutto il credito garantito da ipoteca. Cambia solo la modalità di soddisfazione, anticipandosi il riparto di una parte del credito ammesso con la distribuzione in concorso con i chirografari.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se il curatore ha timore che possano sorgere ulteriori spese in prededuzione relative all'immobile ipotecato, il rimedio non può essere quello di accantonare una parte della somma da assegnare al creditore ipotecario, bensì di predisporre un accantonamento ulteriore, rispetto al 20% di legge, sulle somme da ripartire, come previsto dall'art. 113, secondo comma, L.F., fermo restando che le spese inerenti al bene che dovessero eventualmente sorgere andranno a deconto della massa immobiliare in un ipotetico riparto di somme derivanti dalla vendita del bene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-firenze-9-luglio-2021-pres-pompei-est-soscia

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-firenze-9-luglio-2021-pres-pompei-est-soscia_1

http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/25807/crisieinsolvenza

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: