provvedimento cautelare
Trib. Trani-Barletta- Int. fin.- Fondatezza dell’azione cautelare e segnalazione illegittima del debito a sofferenza.
Tribunale Trani - Barletta, 07 dicembre 2010 - - Est. Mancini.
La banca è obbligata a segnalare il credito alla Centrale Rischi una volta rilevati tutti i presupposti per considerarlo in sofferenza; tuttavia è rimesso alla discrezionalità della banca valutare se sussistono tali presupposti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Nello specifico, ove l'insolvenza non sia già giudizialmente affermata, la banca deve valutare, prima di girare la posizione a sofferenza ( e quindi prima di dover effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi), se il debitore si trovi in uno "stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario", condizione diversa dalle situazioni di c.d. incaglio, consistenti invece in "temporanei svantaggi economici" che possono essere superati in un lasso di tempo congruo e senza necessità di azioni legali per il recupero del credito. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Nel valutare i presupposti del passaggio del credito a sofferenza, la banca deve operare con diligenza e buona fede (ex artt. 1176 e 1375 c.c.), non può tenere conto dell'esistenza di garanzie reali e personali, e deve basarsi sulla complessiva situazione del cliente. Il semplice mancato pagamento non è sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, soprattutto ove la verosimiglianza della contestazioni sia suffragata da indagini penali in corso. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
È onere della banca provare in giudizio di aver accertato con la dovuta diligenza e buona fede i presupposti della condizione di sofferenza del debitore. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
T. Catanzaro- Int. fin.- Contratto IRS, poteri dell'institore, sospensione cautelare, periculum in mora, operatore qualificato.
Tribunale Catanzaro, 30 novembre 2010 - - Pres., est. Filardo.
Contratto di interest swap rate - Azione cautelare - Sospensione dell'efficacia delle obbligazioni assunte - Ammissibilità.
Processo civile - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. - Riproposizione sulla base dei fatti parzialmente diversi - Ammissibilità - Formazione di giudicato - Esclusione.
Contratti di investimento in derivati finanziari - Sottoscrizione - Atto di straordinaria amministrazione - Procura institoria - Espressa previsione - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Comunicazione con finalità informativa - Ristrutturazione del contratto - Schema negoziale - Fattispecie - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Contratto di interest swap rate - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. di sospensione degli effetti del contratto - Periculum in mora - Fattispecie.
E' ammissibile l'azione cautelare proposta ex art 700 c.p.c. nell'ambito di un giudizio di merito, qualora la domanda di sospensione dell'efficacia delle obbligazioni assunte con i contratti di Interest Rate Swap, sia strumentale rispetto alla domanda di nullità o di inefficacia delle medesime obbligazioni, in quanto indubbiamente diretta alla conservazione della posizione dei contraenti. (gc) (riproduzione riservata)
E' ammissibile la riproposizione di una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., posto che il precedente provvedimento di rigetto della domanda cautelare non costituisce giudicato e non impedisce la riproposizione di una richiesta su fatti parzialmente diversi da quelli posti alla base della precedente (nel caso di specie la precedente domanda cautelare era stata ritenuta fondata quanto al fumus boni iuris ma il Tribunale non aveva ritenuto sussistente il periculum in mora). (gc) (riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Int. fin.-Istanza di sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'esecuzione di contratto derivato.
Tribunale di Udine, 13 aprile 2010- Dott.ssa Mimma Grisafi
Intermediazione finanziaria- Procedimento ex art. 700 c.p.c.- Ammissibilità- Sospensione-Contratto derivato.
È ammissibile l'istanza proposta ex art. 700 c.p.c. contro la banca dal cliente al fine di sospendere l'esecuzione dell'operazione in derivati, in quanto il contratto derivato è caratterizzato dall'esecuzione continuata e differita rispetto al momento della conclusione; al contrario non è ammissibile la richiesta di sospendere il contratto quadro, poiché costituisce un mero contratto normativo il cui fine è esclusivamente quello di regolare la conclusione di futuri contratti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria- Ricorso ex art. 700 c.p.c.- Periculum in mora- Diritto di credito.
Il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere attivato anche per la tutela di un bene fungibile, quale il diritto di credito, ogniqualvolta il periculum sia ravvisabile non nella perdita economica in sé e per sé considerata, ma nell'insieme dei riflessi negativi che un determinato evento patrimoniale può proiettare nella sfera del soggetto agente. (Il tribunale ha ritenuto sussistente il periculum poiché trattavasi di piccola società artigiana che, a causa dell'esecuzione del contratto, aveva subito, in pochi mesi, un'ingente perdita che l'aveva costretta a ricorrere al credito per soddisfare obbligazioni correnti, quali il pagamento delle tredicesime ai dipendenti e gli acconti sulle imposte, con il rischio concreto di vedersi, nel caso di ulteriori addebiti, oggetto di segnalazione alla Centrale rischi). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria- Adeguatezza dell'operazione-Derivati over the counter e a scopo speculativo.
T. Milano- Int. fin. - Azione inibitoria a tutela dei consumatori e rettifica di errate comunicazioni agli investitori.
Tribunale di Milano, 21 dicembre 2009 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Amina Simonetti.
Segnalazione dell'Avv. Luca Zamagni
Associazioni dei consumatori - Azione inibitoria - Legittimazione - Oggetto - Tutela di interessi collettivi superindividuali - Interessi dei singoli individui tutelabili individualmente - Distinzione.
Associazioni dei consumatori - Azione inibitoria - Oggetto - Imposizione di un facere - Ammissibilità.
In base all'art. 140 del Codice del Consumo, le associazioni a tutela dei consumatori iscritte nell'apposito elenco sono legittimate ad agire in via diretta ed autonoma quando siano pregiudicati gli interessi collettivi dei consumatori, intendendosi per tali quelli che non attengono alla somma degli interessi di individui lesi da una specifica violazione, bensì quei diritti soggettivi collettivi, superindividuali, pertinenti la sfera soggettiva di più individui in relazione alla loro qualificazione e che assurgono al rango di interessi collettivi nel momento in cui il legislatore attribuisce la loro tutela ad enti esponenziali. Da tali diritti devono pertanto essere distinti quelli di cui i singoli individui lesi sono titolari e che possono ricevere tutela a livello individuale. (fb) (riproduzione riservata)
T. Catanzaro- Int. fin.- Derivati OTC, media conoscenza dei mercati finanziari e Centrale rischi.
Tribunale di Catanzaro, 17 dicembre 2009 - Est. Song Damiani.
Segnalazione dell'Avv. Antonella Canino
Processo cautelare - Formulazione della domanda - Indicazione della domanda del futuro giudizio di merito - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Derivati OTC - Domanda cautelare di sospensione degli effetti del contratto - Omessa informazione sulle caratteristiche dello strumento e dei rischi connessi - Omessa informazione delle conseguenze derivanti dalla menzione dell'esposizione in Centrale rischi.
Nonostante la recente riforma del procedimento cautelare abbia attenuato il nesso di strumentalità della tutela cautelare, la domanda introduttiva del procedimento deve comunque contenere l'indicazione della domanda che il ricorrente intende proporre nel successivo giudizio di merito. (fb) (riproduzione riservata)
Al cliente che dichiari di possedere una conoscenza dei mercati finanziari di livello medio deve essere data l'informazione prevista dall'art. 31 del reg. Consob n. 16190/2007 con riferimento ai rischi generali e specifici relativi allo strumento oggetto di negoziazione; il cliente deve altresì essere informato delle conseguenze che potrebbero derivargli dalla segnalazione della relativa esposizione alla Centrale rischi. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

