Trib. Lucera- Int.f.- Interest swap e collegamento negoziale; procedimento cautelare

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Data di riferimento: 
26/04/2012

Tribunale Lucera, 26 aprile 2012 - - Est. Chiriaco.

Procedimento cautelare anticipatorio a strumentalità attenuata - Indicazione dell'azione di merito da intraprendere - Non necessità.

Contratti di interest rate swap - Funzione di copertura del rischio di oscillazione dei tassi relativi a contratti di finanziamento - Collegamento negoziale - Conseguenze.

Contratti derivati - Contratti atipici - Valutazione di meritevolezza - Contratti di interest swap - Finalità di copertura dei rischi - Necessità.

Il ricorso volto ad ottenere un provvedimento cautelare di natura anticipatoria ed a strumentalità attenuata, il quale, come tale, non implica la instaurazione della successiva fase di merito, non deve necessariamente contenere l'indicazione dell'azione da intraprendere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' pacifica l'esistenza di un collegamento negoziale tra contratti di finanziamento e contratti di interest rate swap stipulati con funzione di copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, con la conseguenza che devono ritenersi privi di causa i contratti di copertura collegati ad operazioni di finanziamento che non hanno avuto luogo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I contratti derivati, stante il loro carattere di atipicità, possono essere accettati dall'ordinamento solamente se ritenuti meritevoli di tutela e, qualora si tratti di contratti di interest rate swap, solamente qualora siano stipulati con finalità di copertura di determinati rischi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]