Trib. Trani-Barletta- Int. fin.- Fondatezza dell’azione cautelare e segnalazione illegittima del debito a sofferenza.

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Data di riferimento: 
07/12/2010

Tribunale Trani - Barletta, 07 dicembre 2010 - - Est. Mancini.

La banca è obbligata a segnalare il credito alla Centrale Rischi una volta rilevati tutti i presupposti per considerarlo in sofferenza; tuttavia è rimesso alla discrezionalità della banca valutare se sussistono tali presupposti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nello specifico, ove l'insolvenza non sia già giudizialmente affermata, la banca deve valutare, prima di girare la posizione a sofferenza ( e quindi prima di dover effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi), se il debitore si trovi in uno "stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario", condizione diversa dalle situazioni di c.d. incaglio, consistenti invece in "temporanei svantaggi economici" che possono essere superati in un lasso di tempo congruo e senza necessità di azioni legali per il recupero del credito. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel valutare i presupposti del passaggio del credito a sofferenza, la banca deve operare con diligenza e buona fede (ex artt. 1176 e 1375 c.c.), non può tenere conto dell'esistenza di garanzie reali e personali, e deve basarsi sulla complessiva situazione del cliente. Il semplice mancato pagamento non è sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, soprattutto ove la verosimiglianza della contestazioni sia suffragata da indagini penali in corso. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

È onere della banca provare in giudizio di aver accertato con la dovuta diligenza e buona fede i presupposti della condizione di sofferenza del debitore. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]