T. Catanzaro- Int. fin.- Derivati OTC, media conoscenza dei mercati finanziari e Centrale rischi.

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Data di riferimento: 
17/12/2009

Tribunale di Catanzaro, 17 dicembre 2009 - Est. Song Damiani.
Segnalazione dell'Avv. Antonella Canino

Processo cautelare - Formulazione della domanda - Indicazione della domanda del futuro giudizio di merito - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Derivati OTC - Domanda cautelare di sospensione degli effetti del contratto - Omessa informazione sulle caratteristiche dello strumento e dei rischi connessi - Omessa informazione delle conseguenze derivanti dalla menzione dell'esposizione in Centrale rischi.

Nonostante la recente riforma del procedimento cautelare abbia attenuato il nesso di strumentalità della tutela cautelare, la domanda introduttiva del procedimento deve comunque contenere l'indicazione della domanda che il ricorrente intende proporre nel successivo giudizio di merito. (fb) (riproduzione riservata)

Al cliente che dichiari di possedere una conoscenza dei mercati finanziari di livello medio deve essere data l'informazione prevista dall'art. 31 del reg. Consob n. 16190/2007 con riferimento ai rischi generali e specifici relativi allo strumento oggetto di negoziazione; il cliente deve altresì essere informato delle conseguenze che potrebbero derivargli dalla segnalazione della relativa esposizione alla Centrale rischi. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Tribunale di Catanzaro 17 dicembre 2009.pdf399.53 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]