SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA: NON CONFIGURABILITA'

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Data di riferimento: 
21/12/2007

Una volta introdotta la previsione legislativa di una notificazione "con trasmissione dell'atto a mezzo fax", non sembra davvero possibile considerare "inesistente" - ovverosia del tutto difforme dal modello legale - una notificazione fatta proprio in quel modo.
La notificazione appare anche valida e regolare, qualora il difensore dell'attrice-opponente abbia integrato il suo atto con la "relata" dell'attività svolta, datata e sottoscritta. Ad ogni modo, una volta esclusa la sussistenza degli estremi della fattispecie giurisprudenziale dell'inesistenza, l'eventuale nullità della notificazione é del tutto irrilevante, nel caso in cui che il legale della convenuta abbia risposto, anch'egli a mezzo fax, per accusare ricevuta della memoria di controparte. Il che dimostra che la trasmissione dell'atto raggiunse lo scopo di portarlo a conoscenza del legale avversario e, come noto "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (art. 156, comma 3°, e art. 160 c.p.c.).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]