In www.unijuris.it - nella sezione "Tribunale di Udine" e nella sezione "approfondimenti"

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Ascolta l'audio del convegno del 13.9.2013

Riportiamo nella sezione “approfondimenti” la registrazione del convegno organizzato da “Unijuris.it” e da “ILCASO.it” tenutosi a Udine in data 13 settembre 2013 nel quale il prof. Sido Bonfatti, ordinario di diritto commerciale nell’università di Modena e Reggio Emilia ed avvocato del foro di Modena ed il dott. Antonio Passantino, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia, hanno affrontato il tema del concordato preventivo con riserva e con continuità ed il tema dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo.

http://www.unijuris.it/node/2042

 

Tribunale di Udine – Inefficacia del vincolo di destinazione finalizzato ad evitare l’iscrizione di diritti di prelazione

Tribunale di Udine, 5 luglio 2013 – Pres. Griselli, Rel. Zuliani.

La trascrizione nei registri immobiliari di un atto definito come “atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.”, con il quale una società disponga che il diritto di proprietà su alcuni beni sia vincolato al soddisfacimento della massa dei creditori risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, evitando iscrizioni e trascrizioni di diritti di prelazione pregiudizievoli passibili di compromettere la definizione stragiudiziale o giudiziale del debito, o il piano concordatario, non può avere l’effetto di rendere inopponibili agli altri creditori le ipoteche iscritte successivamente a tale atto, in quanto non si tratta di un atto di segregazione patrimoniale volto a realizzare determinati interessi meritevoli di tutela, in deroga alla regola generale sulla responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), bensì di un atto volto a porre limitazioni agli stessi creditori indicati come beneficiari della destinazione, ai quali verrebbe impedito di procacciarsi cause legittime di prelazione, in deroga a quanto previsto nell’art. 2741 c.c. Inoltre, è da escludere che un tale atto di disposizione rientri nello schema dell’art. 2645 ter c.c. e, in ogni caso, è da escludere che ad un atto negoziale unilaterale del debitore possa essere riconosciuta un’efficacia protettiva valida erga omnes analoga a quella riconosciuta alla proposta di concordato giudiziale (art. 168 LF) e molto più incisiva di quella che è possibile anticipare soltanto presentando al tribunale un ricorso prenotativo di una proposta di concordato che deve comunque seguire in tempi ristretti ed è sottoposta ad un controllo del giudice (art. 161, commi 6 e ss., LF). Un tale atto di costituzione di vincolo di destinazione deve pertanto considerarsi nullo, poiché contrario all’art. 2741, comma 2, c.c., o comunque inefficace nei confronti dei terzi creditori che hanno iscritto ipoteca dopo la sua trascrizione.

http://www.unijuris.it/node/2041

 

Tribunale di Udine – Opponibilità al curatore della clausola arbitrale nel procedimento arbitrale da iniziarsi successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Udine, sentenza n. 1085 del 23 agosto 2013 -  dott. Francesco Venier

 Premessa la piena compatibilità tra fallimento ed arbitrato, desumibile dagli artt. 25 n. 7, 35 comma 1 e 83 bis della legge fallimentare, va rilevato che gli effetti del fallimento sull’efficacia delle clausole compromissorie stipulate dal fallito non sono specificamente disciplinati dalla legge, al di fuori del caso in cui il procedimento arbitrale sia già pendente alla data del fallimento (art. 83 bis. L.f.). Nel caso in cui il procedimento arbitrale debba iniziarsi successivamente alla dichiarazione di fallimento l’opponibilità al curatore della clausola compromissoria dipende dall’efficacia nei confronti del fallimento del contratto nel quale è inserita. (Nel caso specifico il contratto che conteneva la clausola compromissoria era un contratto d’appalto scioltosi con il fallimento).

http://www.unijuris.it/node/2035