Trib.L'Aquila - Controversie in materia finanziaria - Inesist.contratratto - Rito applicabile

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/02/2005

Il legislatore delegato ha inteso individuare l'ambito di applicazione delle materie di cui al d. lgs. n. 58/2003 facendo riferimento non necessariamente alla esistenza di un contratto o, più in generale, di un negozio, tra le parti, ma al più ampio concetto di un rapporto giuridico, ricomprendendo così in detta categoria tutte quelle ipotesi in cui viene in rilievo non un contratto o comunque un atto negoziale, ma in ogni caso una vicenda giuridica di relazione tra soggetti che trova disciplina nel citato d. lgs. (Nella specie, si è ritenuto che la controversia nella quale è stata dedotta, non la nullità, ma l'inesistenza di un contratto di acquisto di un prodotto finanziario e dei relativi servizi accessori dovesse essere assoggettata al rito di cui all'art. 1, 1° co., lett. d) del d. lgs. n. 5/2003 in quanto le parti, nelle proprie prospettazioni, non avevano escluso l'esistenza di un rapporto giuridico relativo a tale fattispecie) (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line  www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di procedura societaria: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale L'Aquila 21.02.2005.pdf65.22 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]