Trib. Bari-Scambio memorie,atti tra difensori-Nullità e inesistenza delle notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica

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Data di riferimento: 
02/06/2005

Nell'ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta elettronica, nel caso cioè in cui difetti l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzo di strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un problemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.

Ne consegue che la dichiarazione del difensore destinatario dell'atto deve ritenersi elemento interno ed essenziale della fattispecie complessa costitutiva della notificazione o della comunicazione, con la conseguenza che, in sua mancanza, non può attribuirsi efficacia sanante per preteso conseguimento dello scopo e ciò anche quando la parte si sia difesa nel merito. (fb)

Processo societario - Mutamento del rito - Omessa riassunzione - Notifica della memoria di contro replica - Estinzione del giudizio - Insussistenza.

Qualora venga disposto il mutamento del rito ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il fatto che l'attore non abbia notificato al convenuto memoria di replica ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 5/03 non comporta l'estinzione del giudizio ove il convenuto si sia avvalso della facoltà di notificare all'attore memoria di contro replica ai sensi dell'art. 7, 1° co. con la quale, pur eccependo l'estinzione del giudizio abbia precisato nel merito le proprie difese. (fb)

(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]