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Corte di Cassazione - Chiusura del fallimento in pendenza di opposizioni, tardive e concordato fallimentare. Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19034

In presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito. Alla chiusura del fallimento non osta la presentazione di una domanda di concordato fallimentare , che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa".

Tribunale di Udine - Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti del liquidatore: presupposti. Tribunale di Udine - decisione del 26 febbraio 2010 Dott.ssa Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore Dott. Francesco VENIER Giudice

L'azione di responsabilità del liquidatore, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, può ritenersi fondata qualora si dimostrino degli atti di mala gestio dello stesso, quali ad esempio il compimento di nuove operazioni sociali nel corso della liquidazione, la distrazione di somme a vantaggio proprio o di terzi, il pagamento dei propri compensi di liquidatore a scapito delle ragioni dei creditori ( o più in generale l'esistenza di falsi in bilancio, con la creazione di crediti fittizi, ecc..), ma non é sufficiente a tal fine la sola rilevazione che l‘attivo liquido risultante dal bilancio sia stato destinato al presumibile soddisfacimento - a stralcio - di altri creditori, senza provvedere invece al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile ( essendo fondato su titolo giudiziale). La liquidazione ordinaria della società non ha, infatti, lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto.

E' onere dell'attore dimostrare che il liquidatore ha omesso di provvedere al suo pagamento con dolo o colpa, non avendo seguito il principio prior in tempore potior in iure.