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Tribunale di Reggio Emilia - Il creditore fondiario non può arrestare la liquidazione di un cespite del fallimento.

Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 29/05/2012 - 09:08
Data di riferimento: 
11/04/2012

Tribunale Reggio Emilia, 11 aprile 2012 - - Est. Fanticini.

Fallimento - Credito fondiario - Sospensione del processo - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 41 T.U.L.B. la procedura esecutiva può essere iniziata e proseguita dal creditore fondiario che non ha, tuttavia, il potere di ottenere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c.; infatti, la menzionata norma speciale costituisce un privilegio processuale (in deroga all'art. 51 Legge Fallimentare), ma non attribuisce al creditore fondiario la facoltà di far arrestare la liquidazione di un cespite dell'attivo del fallimento, pregiudicando l'interesse dei creditori concorsuali alla celere definizione della procedura fallimentare. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it [1] - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Tribunale di Reggio Emilia [2]
Concetti di diritto fallimentare: 
fondiario [3]
esecuzione [4]
AllegatoDimensione
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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