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Corte di Cassazione sez. unite – Effetti della cancellazione della società sui giudizi in corso.

Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 18/04/2014 - 10:56
Data di riferimento: 
12/03/2013

Cassazione civile, sez. un. 12/03/2013 n. 6070 – pres. Preden Roberto – rel. Rordorf Renato.

Cancellazione della società - prosecuzione del giudizio in corso – impugnazioni.

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Di conseguenza non è nulla, ma inammissibile l'impugnazione (nel caso, ricorso per cassazione) proposta da o contro una società cancellata dal registro delle imprese, poiché con la cancellazione essa perde la capacità di stare in giudizio.

Uffici Giudiziari: 
Corte di Cassazione [1]
Concetti di diritto fallimentare: 
Interruzione del processo [2]
AllegatoDimensione
PDF icon Cassazione civile, sez. un. 12 marzo 2013 n. 6070.pdf [3]198.52 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Art. 10. - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. [4]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:
Art. 33 - Cessazione dell'attività. [5]

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