Tribunale di Treviso – Contratto di cessione d'azienda stipulato, alla luce del disposto del D.L. 99/2017, tra Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Intesa Sanpaolo: sorte dei procedimenti civili pendenti.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 22/07/2019 - 10:16Tribunale di Treviso, Sez. III civ., 12 giugno 2019 - Giudice Lucio Munaro.
Veneto Banca spa in liquidazione coatta amministrativa - Cessione d’azienda a favore di Intesa Sanpaolo spa – Posizioni giuridiche passive - Imputazione alla cessionaria – Deroga alle norme civilistiche - Applicazione della disciplina speciale ex D.L. 99/2017 - Necessario riferimento all’art. 3 del contratto di cessione 26 giugno 2017.
D.L. 99/2017 – Natura - Statuto normativo speciale – Conferma – Inapplicabilità dell’art. 58 del TUB.
Cessione d’azienda stipulata tra Veneto Banca spa in l.c.a e Intesa Sanpaolo spa – Anteriore azione promossa da una correntista – Procedimento giudiziale - Interruzione – Riassunzione – Tribunale – Rigetto – Posizioni giuridiche estinte prima della cessione – Non subentro da parte della cessionaria.
Ai sensi della speciale disciplina introdotta dal D.L. n. 99/2017, la delimitazione dell’oggetto della cessione d’azienda intercorsa tra Veneto Banca spa in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo spa, va fatta, non già tenendo conto delle norme di cui agli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c., ma, nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati da quel decreto, alla stregua della contrattazione conseguentemente intercorsa tra le suddette banche. In particolare ciò deve dirsi per l’imputazione alla cessionaria delle posizioni giuridiche passive, in merito alle quali l’art. 3.2 del D.L. n. 99/2017, a riprova del suo carattere di specialità, dispone che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. Ne consegue che per capire quali siano le situazioni giuridiche passive contrattualmente trasferite ad Intesa Sanpaolo s.p.a.’, bisogna fare riferimento all’art. 3 del contratto di cessione 26 giugno 2017, intitolato appunto “Perimetro dell’Insieme Aggregato”.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La circostanza che il D.L. 99/2017 costituisca uno statuto normativo speciale, si deve ritenere che risulti nitidamente confermato anche dall’esplicita esclusione dell’operatività dell’art. 58.5 D. Lgs. n. 385/1993, Testo Unico Bancario, che sancisce la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti inerenti all’azienda ceduta, dopo il decorso di tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di cui all’ art. 58.2. di detto decreto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In base al disposto del contratto di cessione d’azienda stipulato tra Veneto Banca spa in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo in data 26 giugno 2017 e del collegato “secondo accordo ricognitivo” del 17 gennaio 2018, concluso tra le stesse per fornire, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c., una corretta interpretazione del contenuto di quel contratto, si deve ritenere che la banca cessionaria non subentri nelle posizioni giuridiche passive che risultino già estinte alla data della cessione [nello specifico, il tribunale ha pertanto rigettato la domanda giudiziale di una correntista volta alla ripetizione di un indebito, azione da questa proposta nel 2013 nei confronti di Veneto Banca s.c.p.a, poi Veneto Banca s.p.a., e, dopo il collocamento di questa in liquidazione coatta amministrativa, riassunta nei confronti della stessa e della cessionaria Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto controversia relativa a un rapporto estintosi ancora nel 2009, cui non poteva certo, per poter essere ricompresa tra i procedimenti pendenti interessati alla cessione, riconoscersi il carattere dell’ ”inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria”, come richiesto indefettibilmente dall’art. 3.1.2, lettera b) di detto contratto] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)