Unijuris 2.0 - Osservatorio sulla Giurisprudenza Fallimentare
Published on Unijuris 2.0 - Osservatorio sulla Giurisprudenza Fallimentare (https://www.unijuris.it)

Home > Tribunale di Avellino - Esdebitazione del debitore incapiente: requisiti oggettivi e soggettivi richiesti.

Tribunale di Avellino - Esdebitazione del debitore incapiente: requisiti oggettivi e soggettivi richiesti.

Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/04/2025 - 16:44
Data di riferimento: 
09/01/2025

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ. - Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa, 09 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Pasquale Russolillo.

Esdebitazione del debitore incapiente – Riconoscimento - Requisito oggettivo necessario – Reddito inferiore alla soglia ex art. 283, comma 2, C.C.I. - Requisito soggettivo parimenti richiesto – Meritevolezza, ossia assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave – Presenza di un rilevante indebitamento fiscale – Circostanza di regola sufficiente ad escludere la ricorrenza di tale presupposto – Eventuale possibile esimente.

Con riferimento ad una domanda di esdebitazione proposta da un soggetto persona fisica dichiaratasi incapiente, premesso che può essere avanzata una sola volta, devono ricorrere, ex art. 283, primo comma, C.C. perché possa essere riconosciuta due requisiti: uno di carattere oggettivo, consistente nel suo non essere “in gradodi offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, ed uno soggettivo visto che è richiesto che risulti meritevole, vale a dire, come da previsione del comma 7, che il giudice riscontri l’assenza di atti in frode e la mancanza in capo al ricorrente di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Quanto al primo presupposto esso ricorre, ai sensi del secondo comma di detto articolo, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, “anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”; con riferimento al secondo presupposto è nota la giurisprudenza che esclude la meritevolezza del debitore in particolare in presenza di un rilevante indebitamento fiscale sul presupposto della violazione di un preciso dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (ex multis, cfr. in questa rivista: Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8181 [1]; Tribunale di Verona, Sez. II civ., 07 settembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7371 [2] e Tribunale di Ivrea, Sez, civile, 01 agosto 2023 https://www.unijuris.it/node/7189 [3]). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-9-gennaio-2025-nest-russolillo [4]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32939/CrisiImpresa?Requisito-reddituale-per-l%27esdebitazione [5]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32957/CrisiImpresa?Come-si-valuta-la-colpa-grave-ai-fini-della-esdebitazione [6]

[nello specifico, con riferimento a quanto sopra richiamato circa l'essere il rilevante indebitamento fiscale motivo valido sufficiente ad escludere il requisito della meritevolezza, il Tribunale, pur ricorrendo una tale situazione, ha accolto ciò nonostante il ricorso come proposto in quanto ha appurato che, in quel caso, il debitore non aveva destinato le risorse sottratte all’Erario al pagamento di altri creditori, né aveva contratto finanziamenti per spese voluttuarie, ma aveva anzi tentato di onorare il debito fiscale con un proposta di rateizzazione solo in parte assolta a motivo di eventi sopravvenuti (la separazione di fatto dal coniuge, la morte di un figlio e la perdita del lavoro), onde non si poteva ritenere avesse deliberatamente rinunciato al pagamento degli oneri tributari, ma che si fosse trovato nell’incapacità di farvi fronte, avendo dovuto accettare, al fine di poter sopravvivere, condizioni economiche poco compatibili con gli oneri connessi alla professione esercitata, in sostanza assumendo integralmente il costo fiscale della propria attività lavorativa a fronte di un corrispettivo irrisorio].

Uffici Giudiziari: 
Tribunale di Avellino [7]
Concetti di diritto fallimentare: 
esdebitazione [8]
prova [9]
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 283 - Esdebitazione del sovraindebitato incapiente. [10]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/8375

Links
[1] https://www.unijuris.it/node/8181 [2] https://www.unijuris.it/node/7371 [3] https://www.unijuris.it/node/7189 [4] https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-9-gennaio-2025-est-russolillo [5] https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32939/CrisiImpresa?Requisito-reddituale-per-l%27esdebitazione [6] https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32957/CrisiImpresa?Come-si-valuta-la-colpa-grave-ai-fini-della-esdebitazione [7] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/407 [8] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/44 [9] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/93 [10] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1008