Tribunale di Milano – Domanda di proroga del termine ex art. 44 C.C.I. formulata dal proponente in vista della predisposizione di un piano di concordato in continuità: necessità che non determini sacrifici ingiustificati per i creditori.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 25/09/2026 - 15:46Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 11 giugno 2026 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Sergio Rossetti.
Termine concesso per addivenire alla predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità- Istanza di proroga – Necessità perché risulti accoglibile che nel periodo interinale la prosecuzione dell’attività non danneggi i creditorii – Provvedimento da adottarsi dal tribunale per escludere un tale rischio.
La proroga del termine previsto dall’art. 44 C.C.I. che, come da richiesta del proponente, risulti funzionale alla predisposizione della domanda piena in vista di una soluzione di regolazione della crisi fondata, allo stato, su un concordato preventivo in continuità aziendale con intervento di uno o più investitori terzi, richiede per essere accolta che la prosecuzione dell’attività nel periodo interinale non determini un sacrificio ingiustificato per il ceto creditorio, onde, pur in presenza di trattative che parrebbero ben avviate ma non giunte ad un risultato concreto in termini di offerte vincolanti, laddove i Commissari rilevino che nell’eventualità che quelle non si concretizzino la concessione di altri giorni rischierebbe di generare perdite operative e di bruciare cassa, il tribunale, prima di provvedere definitivamente sull’istanza di proroga, non può che ritenere necessario acquisire dalla società istante puntuali integrazioni in ordine alle iniziative di supporto economico della continuità aziendale volte a coprire possibili perdite, ragion per cui non può che concedere alla stessa un breve termine entro il quale obbligatoriamente addivenirvi per rendere la sua richiesta eventualmente accoglibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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