Art. 336 - Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale., Art. 31. - Gestione della procedura

Corte di Cassazione (45092/2023) – Integra il reato di peculato la condotta del curatore che indichi ai debitori del fallimento un conto corrente personale, anziché quello della procedura, e si appropri per fine personali di quanto versato.

Corte di Cassazione, Sez. VI, 03 ottobre 2023, n. 45092 – Pres. Gaetano De Amicis, Rel. Maria Silvia Giorgi.  

Fallimento – Curatore – Reati di peculato e di truffa aggravata – Consumazione - Differenza strutturale tra le due ipotesi.

Data di riferimento: 
03/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]